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Cap
Capo I Criteri generali
1.
Art. 1 Elaborati
1. Tutti i progetti di opere contengono
elaborati di progetto grafici, fotografici e scritti sufficienti a
dimostrare che la scelta progettuale è stata la migliore possibile per
quanto riguarda l'inserimento delle opere nel paesaggio, anche illustrando
ove opportuno diverse alternative con modalità sufficienti a consentire la
comprensione dei criteri progettuali seguiti.
2. I progetti di grandi opere: strade, ferrovie, aeroporti, grandi
elettrodotti, gasdotti e oleodotti, cave, autoporti contengono una
carta di classificazione qualitativa del paesaggio in un congruo intorno per
dimostrare che vengono interessate, per quanto possibile parti del
territorio di minore valore paesistico.
3. I progetti delle seguenti
opere contengono un progetto di rimodellamento del terreno e di
rinverdimento:
a) opere stradali e ferroviarie;
b) oleodotti e gasdotti costituenti
strutture primarie di trasporto;
c) cave e discariche in aree anche
parzialmente boscate;
d) opere
per le quali è previsto un consistente uso di specie vegetali;
4. I progetti di rimodellamento e
rinverdimento sono redatti alle scale necessarie a definirne ogni aspetto e
contengono non solo l'elenco delle specie vegetali, ma anche dettagliate
planimetrie in cui siano disegnate le macchie arboree ed arbustive.
Prevedono inerbimenti e piantagioni con specie coerenti con il paesaggio
vegetale in cui si inserirà l'opera. La vegetazione è disposta in modo
variato curando di valorizzare vedute e scorci e mascherare opere ed
elementi dissonanti, quali pali e tralicci ed apparecchiature tecniche in
genere o edifici ed opere privi di qualità estetica.
5. I progetti contengono l'indicazione delle
aree occupate dai cantieri e le modalità per il loro ripristino entro la
fine dei lavori.
6. I progetti di opere di cui al comma 3 sono
redatti per la parte relativa alla ricostituzione del manto vegetale da
tecnici con specifica preparazione in materia ambientale e di architettura
del paesaggio.
7. La progettazione, l'allestimento e la
conduzione dei cantieri tendono a ridurre al minimo la distruzione o
alterazione del soprassuolo vegetale a causa di scavi, passaggio di mezzi di
cantiere o deposito di materiali, soprattutto nelle aree acclivi, nelle
quali si cura di limitare la distruzione del cotico erbaceo.
8. Per l'alto costo e la minore probabilità di
riuscita delle piantagioni con individui adulti, si può prevedere la messa a
dimora di piante di 1-5 anni di età secondo le specie, eventualmente
prescrivendo l'uso di piante adulte ove sia necessario mascherare elementi
particolarmente dissonanti.
9. Nei capitolati speciali è prevista da parte
della ditta esecutrice delle opere a verde una garanzia pluriennale con la
prescrizione del risarcimento delle piante morte o deperenti.
10. L'ottenimento dell'autorizzazione
paesaggistica ove è richiesta ovvero della concessione edilizia può essere
subordinato all'applicazione di ulteriori accorgimenti oltre a quelli
prescritti e può essere richiesto che ai progetti, anche non elencati al
comma 2, siano allegati progetti di rinverdimento.
2.
Art. 2 Elementi naturali di
valore geomorfologico
1.
Si evita di costruire sopra elementi di
rilevante valore geomorfologici, quali doline, campi solcati ed altre
rilevanti forme di corrosione carsica, formazioni carsiche a banchi, entrate
di importanti cavità ipogee.
2.
Qualora durante gli scavi in aree carsiche siano trovate cavità ipogee, il
direttore dei lavori ne ordina la sospensione nel luogo del ritrovamento ed
è avvertito il Catasto regionale delle grotte, il cui curatore può disporre
un sopralluogo da parte di speleologi qualificati ed invia una relazione
all’ufficio competente alla gestione del vincolo paesaggistico. Colui al
quale compete l’autorizzazione paesaggistica, quando dalla relazione
risulti l'importanza della cavità, può dettare prescrizioni per la loro
preservazione.
3
Art. 3 Terrazzamenti
1.
I
terrazzamenti per la realizzazione e la ristrutturazione di aree coltivate,
quando consentiti, sono improntati al rispetto della morfologia esistente,
contenendo quanto più possibile gli scavi e i riporti e modellando il
terreno con una compiutezza coerente con la morfologia originaria e
compatibile con le caratteristiche geotecniche.
2. Sono vietati i terrazzamenti a fini di
rimboschimento.
4
Art. 4 Mantenimento della trama arborea di pianura e collina
1.
Le opere
ricadenti in aree caratterizzate da superfici boscate e filari sono
posizionate in modo da mantenere il soprassuolo arboreo; ove non sia
possibile, i loro progetti prevedono e specificano la costituzione di
superfici arborate in sostituzione di quelle che saranno distrutte.
5
Art. 5 Smaltimento e reperimento di inerti
1. Nella costruzione delle opere comportanti
notevoli movimenti di terra e roccia il materiale di risulta degli scavi è
preferibilmente riutilizzato nei rilevati. Il materiale non riutilizzato è
collocato in discariche o in impianti di frantumazione. Quando il materiale
debba essere depositato al di fuori di discariche autorizzate o di impianti
di frantumazione, il progetto dell'opera prevede la localizzazione delle
discariche e il loro recupero con tecniche di inserimento ambientale.
2. I progetti di scavo e ripristino delle cave
di prestito sono compresi nei progetti delle opere.
Capo II Criteri specifici per la progettazione di opere
6 Art.
6
Coltivazioni
1.
Nelle trasformazioni per la produzione
agricola, quali i riordini fondiari e la realizzazione o il reimpianto dei
vigneti si cura di mantenere i caratteri tradizionali del paesaggio rurale,
con il mantenimento o la costituzione di filari, siepi e boschette. Viene
mantenuta nella delimitazione dei lotti la trama dell’eventuale
centuriazione romana presente.
2.
Nella trasformazione di terreni collinari
in vigneti si cura di modellare i pendii con forme dolci che seguano quelle
naturali, evitando l’uso di linee spezzate e si mantengono cortine arboree
curando di ottenere un gioco fra vuoti (i vigneti) e pieni (le aree boscate).
Si dispongono le fasce alberate e boscate in modo che il paesaggio vicino,
quello cioè che si percepisce dal basso, abbia dei fondali alberati e
presenti un aspetto variato a chi vi si muove. Si rispetta la morfologia del
terreno preservando le linee di impluvio, i solchi e i ruscelli e mantenendo
attorno a questi delle fasce di vegetazione autoctona.
Si evitano rilevanti spianamenti e
rilevanti modifiche della pendenza dei terreni. Si utilizzano pali di
sostegno in legno o con aspetto simile per evitare un senso di eccessiva
artificializzazione.
3.
Sono evitate, salvo che non
facciano parte del paesaggio tradizionale, coltivazioni terrazzate. I
terrazzamenti sono sostenuti da pendii inerbiti, salvo ove per tradizione
siano sostenuti da muretti.
4.
Si evita ove possibile la costruzione di
edifici rurali o per attività agrituristiche sparsi, preferendo accorparli
nei centri e nuclei abitati e in ogni caso si cura che essi non abbiano con
l’intorno un rapporto di dominanza, dando invece prevalenza al paesaggio
vegetale.
5.
Soprattutto nelle aree collinari le nuove
cantine e i loro spazi accessori che non abbiano necessità di finestre sono
costruite interrate. Gli edifici sopra terra sono costruiti preferibilmente
in terreni di fondovalle e circondati da abbondante vegetazione in modo da
essere parzialmente nascosti.
7
Art. 7 Percorsi e tracciati delle
opere stradali e ferroviarie
1.
È prioritariamente valutato se vi siano
alternative di percorso e in caso affermativo sono studiati di ognuna gli
effetti sul paesaggio, evitando ove possibile di interessare aree o elementi
di alto valore naturalistico, storico o comunque paesaggistico.
2.
I tracciati sono inseriti nel paesaggio
in modo fluido seguendo gli andamenti dei rilievi. I viadotti sono limitati
allo stretto indispensabile, appoggiando ogni volta che sia possibile il
tracciato ai fianchi dei rilievi o prevedendo tratti in gallerie. In luogo
di viadotti è valutata la possibilità di utilizzare tratti in rilevato
purché di forme tali da poter rimodellare armoniosamente la morfologia
naturale.
3.
Le autostrade, le strade di grande
comunicazione e le strade di interesse regionale sono progettate anche in
pianura come successioni di curve, di ampiezza tale comunque da garantire la
visibilità compatibilmente con le condizioni orografiche. Sono ammessi
tratti rettilinei quando vengano utilizzati assi stradali preesistenti,
siano attraversati terreni riordinati nei quali è opportuno evitare la
formazione di ritagli di terreno agricolo, quando le linee diritte siano in
accordo con il paesaggio storico (centuriazione romana). In aree in cui sia
ancora percepibile la struttura della centuriazione romana si preferisce,
quando possibile, seguire le direzioni degli assi della centuriazione.
4.
Si preferiscono tratti in galleria a
tratti in trincea con pareti molto alte.
5.
L'andamento altimetrico delle strade è
studiato per evitare tratti nascosti da dossi.
6.
I tracciati sono progettati in modo da
evitare o ridurre al minimo la necessità di barriere antirumore o, qualora
necessarie, in modo da consentire la realizzazione di barriere formate da
rilevati di terra coperti da vegetazione o di barriere vegetali.
7.
I tracciati sono progettati in modo da
valorizzare la veduta dei punti notevoli del paesaggio.
8 Art.
8
Sezioni delle strade e delle ferrovie e disegno delle scarpate
1.
Le scarpate dei tratti in rilevato ed in
trincea hanno pendenza lieve, non superiore preferibilmente al 20% e
comunque non superiore ai seguenti valori:
|
altezza dal piano di campagna al
piano viabile o rotabile |
pendenza massima delle scarpate |
|
m 0-2 |
35% |
|
m 2-4 |
50% |
|
oltre m 4 |
60% |
2.
Le scarpate delle strade e delle ferrovie
su terreni con pendenza trasversale hanno pendenza lieve, non superiore
preferibilmente al 20% ai seguenti valori:
|
pendenza trasversale del terreno
|
pendenza massima delle scarpate |
|
0-20% |
35% |
|
20-30% |
50% |
|
30-50% |
65% |
3. Le pendenze massime non sono superate neanche nei tratti di raccordo fra
diverse categorie di altezza o pendenza trasversale. Si possono tenere
pendenze maggiori delle scarpate solo nei tratti in cui si verificherebbero
altrimenti una o più delle seguenti condizioni:
a) si dovrebbero demolire edifici o
manufatti importanti;
b) si
dovrebbero alterare siti di alto valore naturalistico, storico,
archeologico o paesaggistico;
c)
Si dovrebbero operare sbancamenti di
rilievi tali da produrre un danno paesaggistico rilevante.
4. Le scarpate sono raccordate con il piano
viario e il piano di campagna mediante sezioni molli in modo graduale e non
monotono tenendo conto della morfologia preesistente e delle caratteristiche
geotecniche e hanno sezioni leggermente concave o convesse o miste per
integrarsi il più possibile con la morfologia. Possono inglobare rocce o
altri volumi o manufatti per ridurne la monotonia.
5. Nelle aree rocciose che si prestano a forme
irregolari, come quelle carsiche, le scarpate possono avere forme irregolari
sfruttando le fratture e le forme delle rocce.
6. Con pendenze trasversali superiori al 50% per lunghezze superiori a 100 m
sono preferiti tratti in galleria.
9
Art. 9 Opere a verde, finiture e ripristini nelle strade e nelle ferrovie
1.
Viene curata in modo attento e
dettagliato la formazione di vegetazione ai lati dei tracciati viari e
ferroviari, distribuendo macchie di verde arboreo ed arbustivo variamente
formato ed alternato con spazi inerbiti, anche formanti soluzioni di
continuità progettate in modo da aprire vedute su punti interessanti del
paesaggio in funzione della velocità di progetto. Alle scarpate con forte
acclività, che non siano rinverdibili con tecniche di ingegneria
naturalistica e che debbano essere rivestite con manufatti, sono applicati
preferibilmente rivestimenti con elementi che consentano la crescita di
vegetazione oppure, se scavate in roccia con un bell’aspetto proprio, ad
esempio con una bella evidenza degli strati, sono lasciate non rinverdite.
2.
In luogo di muri di sottoscarpa in
calcestruzzo sono adottate, quando possibile, tecnologie che usino materiali
vegetali vivi.
3.
Le sezioni di imbocco delle gallerie sono
costruite preferibilmente a bocca di flauto e conformate in funzione delle
linee della pendice. Gli scavi in roccia esterni per l’imposta degli
imbocchi delle gallerie sono limitati al minimo indispensabile e sono poi
rimodellati e rinverditi.
4.
I progetti di opere stradali e
ferroviarie prevedono il ripristino delle aree interessate da tratti o parti
di strade o ferrovie dismessi a seguito della realizzazione delle nuove
opere, mediante la demolizione o il riuso ad altri fini dei manufatti non
più utilizzabili e la restituzione delle relative aree ad un uso coerente
con le aree adiacenti.
10
Art. 10 Percorsi e tracciati
delle linee elettriche e di telecomunicazioni in soprassuolo
1.
Nella progettazione delle linee
elettriche e di telecomunicazioni in soprassuolo si valuta prioritariamente
se vi siano alternative di percorso e, in caso affermativo, vengono studiati
di ognuna gli effetti sul
paesaggio,
evitando ove possibile di interessare aree di alto valore naturalistico,
storico o comunque paesaggistico.
2.
Sono evitati gli attraversamenti di
parchi e riserve naturali e zone monumentali, paleontologiche ed
archeologiche. Nel caso in cui siano necessari, si possono prescrivere
tratti interrati.
3.
I tracciati sono inseriti nel
paesaggio in modo fluido seguendo gli andamenti dei rilievi.
Si evita, salvo casi di comprovata
necessità, di tagliare di netto pendici e versanti e di attraversare cime e
creste di rilievi, preferendo appoggiare il tracciato ai fianchi dei
rilievi.
4.
Nei paesaggi ondulati o terrazzati è
preferito un tracciato che segua le parti più basse evitando, ogni volta che
sia possibile, che la linea si stagli contro il cielo; le linee parallele a
strade sono preferibilmente collocate a monte rispetto a queste; si
utilizzano preferibilmente i versanti in ombra.
5.
Le linee seguono assi già attrezzati,
quali strade e ferrovie mascherandone, quando possibile, la vista da queste
mediante cortine arboree e arbustive.
6.
Si fanno passare le nuove linee
parallelamente a linee esistenti, quando ve ne sia la possibilità, evitando
la dispersione nel paesaggio.
7.
Nelle aree boscate, in cui la costruzione
di una linea comporti l'esecuzione di una tagliata, si evita un tracciato
rettilineo per non produrre sgradevoli cannocchiali all'interno del bosco.
Quanto meno, si cura che in adiacenza di strade e ferrovie il tracciato
entri nel bosco con un percorso a gomito.
8.
Sono ridotti al minimo gli
attraversamenti di strade evitando di norma l'attraversamento di svincoli o
incroci di grande traffico. Gli attraversamenti di strade e ferrovie, quando
necessari, avvengono preferibilmente con linee leggermente diagonali
rispetto al tracciato viario e in corrispondenza di curve.
9.
Nelle aree di elevato pregio
paesaggistico le linee elettriche a bassa tensione sono sotterranee.
11
Art. 11 Caratteristiche delle
linee elettriche e di telecomunicazioni in soprassuolo
1.
Si evita, quando possibile, di collocare
sostegni alti in vicinanza di edifici isolati o in modo da essere visibili
come sfondo di strade. I sostegni sono collocati in punti meno visibili da
luoghi di passaggio, ad esempio dietro macchie di alberi. Sono preferiti
sostegni snelli con materiali e forme poco dissonanti con il paesaggio
attraversato.
2.
Negli agglomerati urbani, soprattutto se
di pregio, sono costruiti tracciati interrati.
3.
Nella costruzione di stazioni e cabine
primarie si evitano rilevanti sbancamenti. Tali manufatti sono mascherati da
vegetazione in modo da non essere di norma visibili da strade e ferrovie.
4.
Possono essere richiesti progetti di
rinverdimento per la mascheratura di sostegni e cabine e per la piantagione
con specie di limitata altezza delle tagliate entro superfici boscate.
12
Art. 12 Percorsi e tracciati
delle condutture sotterranee
1.
Si evita ove possibile di interessare
aree di alto valore naturalistico, storico o comunque paesaggistico, nelle
quali gli scavi possano produrre ferite rimarginabili solo con difficoltà o
con lunghi tempi.
2.
I tracciati sono inseriti nel paesaggio
in modo fluido seguendo gli andamenti dei rilievi. Si evita quando possibile
di tagliare di netto pendici e versanti e di attraversare cime e creste,
preferendo appoggiare il tracciato ai fianchi dei rilievi. Quando occorra
attraversare rilievi con notevoli pendenze si valuta la possibilità di
costruire tratti in galleria o in microtunneling.
3.
Nei paesaggi ondulati o terrazzati si
preferisce un tracciato che segua le parti più basse evitando, ogni volta
che sia possibile, che la fascia prodotta dallo scavo sia visibile da
lontano; le condutture parallele a strade sono preferibilmente collocate a
monte; sono utilizzati preferibilmente i versanti in ombra.
4.
Con l'esclusione degli oleodotti e
gasdotti di prima specie come classificati dal DM 24.11.1984 e
compatibilmente con la fattibilità tecnica e normativa per quelli di II e
III specie, si preferisce far passare le condutture lungo o sotto assi viari
già attrezzati, mascherandone quando possibile la vista.
5.
Nelle aree boscate in cui la costruzione
di una conduttura comporti l'esecuzione di una tagliata in corrispondenza di
strade e ferrovie, si evita ove possibile un tracciato rettilineo per non
produrre sgradevoli cannocchiali all'interno del bosco. Quanto meno, si cura
che in adiacenza di strade e ferrovie il tracciato entri nel bosco con un
percorso a gomito. Laddove un tracciato debba interessare superfici boscate,
si cura che la pista di cantiere, ancorché provvisoria, sia posta sul lato
con la minor copertura boschiva.
13
Art. 13 Opere idrauliche
1.
Gli alvei naturali e le golene dei corsi
d'acqua, compresi gli alvei non attivi, costituiscono dei rilevanti insiemi
di paesaggio e pertanto, oltre che per ragioni di equilibrio idrogeologico,
sono mantenuti nella loro interezza con divieto di ridurne la larghezza,
salvo che nei casi di cui al comma successivo.
2.
Sono consentite riduzioni di alvei
naturali e golene per la realizzazione di opere infrastrutturali, quando sia
accertato l'interesse pubblico prevalente rispetto al danno ambientale e sia
dimostrata l'impossibilità di trovare altre soluzioni. In nessun caso sono
autorizzate riduzioni di alvei per espansioni edilizie.
3.
Le opere di sistemazione idraulica sono
consentite quando siano necessarie per evitare danni ad insediamenti ed
infrastrutture, ma non in previsione di futuri ampliamenti di aree
edificate.
4.
Nella costruzione di sponde si preferisce
ove possibile l'uso di opere di ingegneria naturalistica; si cura che le
pendenze delle sponde siano le minime possibili per non creare barriere
fisiche con il fiume nei livelli di magra e di morbida e comunque non siano
superiori al 50% salvo motivati casi di necessità o non abbiano già
naturalmente pendenza superiore. Sono consentite sponde con forte pendenza o
verticali e in cemento o muratura quando siano a difesa di abitati o di
opere rilevanti esistenti e non sia possibile ampliare la sezione senza
demolire tali insediamenti e manufatti.
5.
Nelle opere di sistemazione e di
manutenzione dei corsi d'acqua viene perseguita ogni volta che sia possibile
la decementificazione delle sponde artificiali e la loro riprofilatura con
pendenze dolci. Vengono mantenute le associazioni vegetali ripariali che non
rallentino in modo negativo il deflusso delle acque, per la loro funzione
ecologica, di depurazione delle acque, di limitazione dell'erosione e, nelle
parti degli alvei non soggetta a invaso permanente, di rallentamento della
corrente. Vengono quanto possibile mantenuti i rami non attivi con la
funzione di laminare le piene, di serbatoi di naturalezza e di elementi del
paesaggio naturale e storico.
14
Art. 14 Edifici
1.
I nuovi edifici in prossimità o
all'interno di superfici boscate sono progettati in modo che i loro volumi
non contrastino in altezza con la copertura arborea adiacente.
2.
Gli edifici mantengono volumetrie e
altezze coerenti con la tipologia degli edifici tradizionali circostanti e
con le forme del paesaggio naturale; si può derogare solo in caso di
effettiva necessità quando la funzione dei nuovi edifici richieda volumi o
altezze maggiori e non riducibili.
3. La forma degli edifici e dei manufatti è coerente con la loro funzione e
con il contesto. Si evita il pedissequo travestimento dei nuovi edifici e
degli edifici e manufatti che contengono impianti tecnologici o sono a
servizio di questi con forme tradizionali di edifici adiacenti.
4. Si possono prescrivere mascheramenti
vegetali o mediante modellamenti del terreno per evitare o ridurre l'impatto
visivo di edifici non coerenti con il paesaggio.
15
Art. 15 Piste da sci e impianti
di risalita
1.
I tracciati delle piste da sci sono
sinuosi e si adattano alla morfologia del terreno, evitando lunghi
rettilinei, soprattutto quando attraversino superfici boscate. Le scarpate
hanno pendenze lievi e sono ben raccordate con il terreno.
2.
Le piste da sci sono previste e
progettate su terreni che abbiano, salvo parti non rilevanti, pendenza non
superiore al 70%. Le piste non possono avere in nessun punto pendenza
superiore al 70%.
3.
Gli impianti a fune hanno tracciati per
quanto possibile raccordati con la morfologia dei luoghi. Nei tratti
all'interno di superfici boscate sono esclusi lunghi rettilinei per evitare
sgradevoli cannocchiali all'interno del bosco o quanto meno si cura che i
tracciati entrino ed escano da aree boscate lungo linee a gomito.
4.
Il piano delle piste da sci è rinverdito
con specie erbacee. Qualora sia necessario ricostituire il soprassuolo
vegetale ai lati della piste, valgono le prescrizioni dettate per le strade
e le ferrovie.
5.
Si può prescrivere che le tagliate
prodotte nei boschi per la costruzione di impianti a fune vengano ripiantate
con specie adatte di altezza tale da non interferire comunque con gli
impianti.
16
Art. 16 Cave e discariche a
cielo aperto
1.
I siti per le cave e le discariche a
cielo aperto sono scelti tenendo conto del paesaggio circostante, evitando
di distruggere o alterare superfici boscate e paesaggi agrari di elevato
valore. È ammessa la localizzazione di cave in aree boscate quando siano
necessarie per l'estrazione di materiale non reperibile altrove.
2.
Lo stato delle cave alla fine della
coltivazione e delle discariche alla fine dell'utilizzazione è coerente con
il paesaggio circostante e tale da ricostituire il soprassuolo precedente
(bosco, coltivi) oppure da produrre, soprattutto in paesaggi piatti e
uniformi di non grande valore, un'evidenza positiva che si inserisca come
elemento di varietà e di arricchimento: si considerano ad esempio elementi
evidenti in una pianura coltivata di basso pregio le collinette boscate e le
aree naturalizzate con acqua.
3.
Lo scavo a fini estrattivi e il
rimodellamento di cave e discariche seguono linee morbide e pendenze non
eccessive in modo da inserire armoniosamente tali manufatti nel paesaggio.
Si evita di dare forme in planimetria corrispondenti alla semplice forma
delle particelle catastali in disponibilità dell'impresa, quando non sia
coerente con il paesaggio o risulti eccessivamente artificiale.
4.
I progetti di coltivazione e ripristino
di cave adiacenti anche di diversi proprietari in pianura piatta o ondulata,
quando non prevedano il completo ritombamento, prevedono l’eliminazione dei
setti fra di esse per ricavare per ogni gruppo di cave un’unica bassura
modellata in modo armonioso.
5.
Le scarpate delle cave in pianura, una
volta rimodellate hanno pendenza non superiore al 20% e sono prive di
terrazzamenti, salvo i casi in cui la morfologia delle aree circostanti
consigli a fini di inserimento paesaggistico pendenze o forme diverse.
6.
Le cave e le discariche presentano la
minima superficie necessaria in corso di trasformazione, avendo cura di
rimodellare e ove occorre rinverdire con fasi brevi le parti già utilizzate.
7.
Si può prescrivere che le discariche
siano mascherate con cortine arboree ed arbustive.
17
Art. 17 Impianti tecnologici ed
edifici industriali
1.
Gli impianti tecnologici e gli edifici
industriali e per allevamenti industriali adiacenti a superfici boscate o in
aree a prato, pascolo o coltivo, quando siano visibili da strade asfaltate o
quando siano inseriti in aree di pregio paesistico, sono mascherati da
quinte vegetali costituite da elementi arborei ed arbustivi, perlomeno lungo
i lati in cui siano visibili da luoghi di passaggio; le aree di pertinenza,
negli spazi liberi da strutture e non utilizzati salvo quelli pertinenti ad
attività disciplinata da normativa antincendio, sono rinverdite con
piantagioni. Si può omettere il mascheramento quando gli impianti non
provocano alterazione al paesaggio.
2.
Quando possibile, in luogo di fasce
vegetali di larghezza ristretta e regolare attorno agli impianti ed edifici
industriali, i mascheramenti sono realizzati mediante superfici alberate di
forma non geometrica con vegetazione arborea e arbustiva compatibile con il
paesaggio circostante.
Può
essere prescritta la mascheratura anche mediante terrapieni con superfici
ricoperte da prati o da vegetazione legnosa, aventi altresì la funzione di
ridurre l'inquinamento da rumori e da odori.
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