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Termine giuridico di paesaggio
quale è il significato giuridico del termine "paesaggio"?
la definizione giuridica di paesaggio è data dall'art. 131 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, DLgs 42/2004. Io ritengo che sia una definizione sbagliata perché confonde il paesaggio con il territorio che è un'altra cosa. Secondo me il paesaggio è l'insieme delle forme di un luogo e delle relazioni fra di esse. Per maggiori informazioni vai alla pagina Cos'è il paesaggio
arch. Roberto Barocchi 30.06.07
Vincoli sui beni ambientali
Sono una studentessa di architettura e sto studiando l'esame di diritto mi interesserebbe sapere una definizione accurata sui vincoli dei beni ambientali imposti dalla pianificazione
è una domanda un po' generica. Intanto, il concetto
di beni ambientali è un po' aleatorio: fu usato nel DLgs 490/1999 "
TU delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali ..." per indicare i beni paesaggistici con un concetto
estensivo e confuso di paesaggio che poi con il DLgs 42/2004 "Codice
dei beni culturali e del paesaggio" è stato ridimensionato.
In realtà l'ambiente comprende un novero molto ampio di realtà,
dall'ambiente fisico, all'A naturale, all'A biologico, all'A storico,
all'A sociale al paesaggio. Quindi i beni paesaggistici sono dei beni
ambientali, ma a rigore lo sono anche i beni storici e naturali.
Insomma, a mio parere sarebbe meglio non parlare di beni ambientali, ma
di paesaggio, beni naturali, beni storici ecc.
Gli strumenti urbanistici sono, se ben progettati e applicati, dei
potenti mezzi per la tutela dell'ambiente, in primis poiché operano
mediante localizzazioni (la zona industriale o residenziale o
commerciale le metti qui e non lì) e quindi possono preservare in via
preventiva le aree di maggior valore ambientale (naturalistico, storico,
archeologico paesaggistico, anche se per ogni campo esistono poi leggi e
vincoli specifici); poi perché anche le norme di attuazione possono
contribuire a tutelare l'ambiente, ad esempio indicando nelle zone
edificabili volumetrie, distanze, altezze, tipologie compatibili.
Per quanto riguarda il paesaggio, ll DLgs 490 e il DLgs 42 poi
prescrivono che le Regioni si dotino di piani paesistici o meglio di
piani territoriali con valore paesistico (quante lo hanno fatto?), ma io
ritengo che i veri piani paesistici debbano essere oggi i piani
regolatori, alla cui scala (l'1:5.000) si può analizzare e pianificare
il paesaggio, non certo alle piccole scale dei piani regionali, che
possono invece avere un contenuto metodologico e di indirizzo.
arch. Roberto Barocchi 11.04.07
Territori elevati sui laghi
Gradirei saper cosa si intende per "territori elevati sui laghi": sono da
considerare tali i moli e i pontili di attracco, oppure gli scivoli a lago
per le barche? E se non sono tali, occorre acquisire l'autorizzazione
ambientale?
AD 11.12.06
premesso che non sono un avvocato, e che non so se
esistano definizioni in giurisprudenza di territori elevati sui laghi,
penso che il legislatore abbia voluto intendere che sono soggetti a
vincolo per una fascia di 300 metri tutte le aree contermini ai laghi,
comprese quelle elevate. Uno scivolo fa parte del territorio contermine
per la parte non coperta da acqua, mentre per la restante parte è lago.
Un pontile non sembra definibile come area (o come dice il legislatore,
territorio, usando il termine territorio in modo un po' improprio), ma
come manufatto, soggetto quindi a vincolo per la parte che copre la
terraferma, mentre si può anche sostenere che per la parte sull'acqua
non è soggetto a vincolo Galasso, poiché il legislatore pone tale
vincolo sulle parti circostanti i laghi e non sui laghi. Tuttavia,
siccome un pontile è connesso con la terraferma, sarà soggetto a vincolo
quantomeno per la parte che è connessa, e quindi il suo progetto dovrà
ottenere anche l'autorizzazione paesaggistica, anche se formalmente tale
autorizzazione potrebbe essere non richiesta e non valida per la parte
sull'acqua. Non sembra debbano essere soggetti ad autorizzazione i
manufatti sul lago che non sono fisicamente connessi con la terraferma,
e questa è una delle incongruenze della legge.
arch. Roberto Barocchi 11.12.06
Vincolo ambientale e vincolo monumentale
Mi interesserebbe
sapere la differenza e definizione di VINCOLO AMBIENTALE e VINCOLO
MONUMENTALE. Nel vincolo monumentale può essere implicitamente ricompreso
il vincolo ambientale o sono due cose distinte e separate?
SL
Rispondo da architetto, forse un avvocato potrebbe
essere più preciso citando un'eventuale giurisprudenza. Per vincolo
ambientale ritengo si intenda comunemente il vincolo paesaggistico di
cui alla parte terza del Codice dei beni culturali e del paesaggio, DLgs
42/2005; per vincolo monumentale quello di cui alla parte seconda -
Beni culturali dello stesso decreto legislativo. Pertanto i due vincoli
sono distinti. Vero è che ogni vincolo che riguardi un aspetto
dell'ambiente è un a rigore un vincolo ambientale, quindi anche ogni
forma di tutela dei beni naturali, archeologici, storici, del paesaggio,
tuttavia penso che il termine "vincolo ambientale " sia usato, anche se
non con l'ufficialità di legge, come vincolo paesaggistico,
probabilmente a seguito della legge n. 431/1985 (cosiddetta legge
Galasso) , poi confluita nel testo unico di cui al DLgs 490/1999 e
infine nell'attuale Codice che, a mio parere impropriamente, aveva
ampliato il concetto di tutela del paesaggio a una indefinita tutela
ambientale. Per fortuna il Codice attuale ha rifatto chiarezza
riparlando di paesaggio e non più di beni ambientali.
arch. Roberto Barocchi
Definizione di bosco ed edificabilità
Un anno fa ho presentato progetto di demolizione e
ricostruzione di un fabbricato rurale per civile abitazione da realizarsi
in un terreno di circa 9000 mq che nel P.D.F. risulta E agricola
tipologia catastale castagneto da frutto classe II e III, il progetto è
stato regolarmente approvato dalla commissione edilizia. ho chiesto il
rilascio del N.O idrogeologico alla forestale che mi è stato concesso, ma
subordinato al rilascio della autorizzazione paesistica, anche questa mi è
stata concessa dal comune, ente subdelegato dalla regione. Ma in sede di
controllo di legittimità la soprintendenza ha sospeso gli effetti della
autorizzazione paesistica chiedendo elementi integrativi, da incontri
informali mi è stato detto che se la zona rientra nella lettera g dell'art
146 sopra indicato, esiste una inedificabilità assoluta considerato che la
mia regione (Calabria) non ha mai redatto i piani paesistici prescritti
dal decreto. La domanda è questa : dopo l'emanazione del d.lvo 277/01 che
identifica nelle more di determinazioni regionali il bosco, escludendo
all'art 2 comm.3 "i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli
impianti di frutticoltura e di arboricoltura da legno di cui al ecc" la
mia zona può essere considerata castagneto da frutto visto che così è
stato fino all'incendio del 1983-84? è possibile secondo lei che un
castagneto da frutto attraversato da un incendio si trasformi in bosco? E
in ogni caso, e se dovessi ripristinare la tradizionale tipologia con
reimpianti o innesti sugli attuali polloni, mi si potrà sempre e comunque
sollevare un fantomatico(a mio parere) vincolo ambientale? aggiungo solo
che l'intera fascia di collina a circa 600 metri di altezza è quasi per
intero edificata ed è limitrofa alla mia zona che è agricola sic! parliamo
di zona C in completa assenza di N.O. In parole povere i castagneti da
frutto sono o non sono bosco? Sono o non sono sottoposti a vincolo
ambientale? e come si può stabilire con certezza se la mia zona è
sottoposta a vincolo o no?
Gianni
Con la
richiesta di parere che mi è stata sottoposta sono stati prospettati una
serie di quesiti in ordine:
a)
all’attuale definizione di bosco ai sensi della normativa vigente;
b)
alla configurazione di un castagneto da frutto come bosco;
c)
alla sua sottoposizione a vincolo paesaggistico-ambientale;
d)
alla possibilità di sua edificazione qualora percorso da incendio.
Al riguardo, esaminata attentamente la normativa di riferimento, faccio
presente che il Decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 recante
“Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma
dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”, all’articolo 2,
introduce una definizione del concetto di bosco, anche ai fini
della tutela paesaggistico-ambientale, con possibilità, tuttavia, per
le Regioni di discostarsene elaborando definizioni diverse nelle
singole leggi regionali che verranno adottate in materia.
Stabilisce, infatti, l’articolo 2 del D. Lgs. 227/2001che
“1. Agli effetti del presente decreto legislativo e di ogni altra
normativa in vigore nel territorio della Repubblica i termini bosco,
foresta e selva sono equiparati.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo le regioni stabiliscono per il territorio di loro competenza
la definizione di bosco e: ( omissis)
4. La definizione di cui ai commi 2 e 6 si applica ai fini
dell’individuazione dei territori coperti da boschi di cui all’articolo
146, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
( omissis)
6. Nelle more dell’emanazione delle norme regionali di cui al comma 2 e
ove non diversamente già definito dalle regioni stesse si considerano
bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o
meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi
stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea,
ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i
castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di
frutticoltura e d’arboricoltura da legno di cui al comma 5. Le suddette
formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere
estensione non inferiore a 2000 metri quadrati e larghezza media non
inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con
misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. E’ fatta salva la
definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759. Sono
altresì assimilati a bosco i fondi gravati dall’obbligo di rimboschimento
per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell’aria,
salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità,
protezione del paesaggio e dell’ambiente in generale, nonché le radure e
tutte le altre superfici d’estensione inferiore a 2000 metri quadri che
interrompono la continuità del bosco.”
Quindi:
1)
In assenza di una
specifica e diversa normativa regionale
di riferimento, che non risulta essere stata emanata nel caso concreto
(Regione Calabria), la norma statale prevede dunque espressamente che i
castagneti rientrino nella definizione di bosco, ma i castagneti da
frutto in attualità di coltura siano invece esclusi da tale definizione,
al pari degli impianti di frutticoltura.
2)
La valutazione circa l’attualità di coltura dei castagneti va
effettuata in concreto con riguardo allo stato dei fatti e non alla
classificazione catastale.
3)
Tale esclusione opera anche ai fini dell’individuazione dei
territori coperti da boschi di cui all’articolo 146, comma 1, lettera g)
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, cioè ai fini dell’attuale
normativa che disciplina il vincolo paesaggistico-ambientale, a
prescindere dalla circostanza che la Regione si sia dotata o meno di
apposito Piano paesistico.
4)
Il vincolo di inedificabilità ventennale è previsto per i
terreni percorsi da incendio qualora essi siano qualificabili come
bosco ai sensi della normativa vigente.
Con riguardo al punto 3) bisogna, inoltre, tenere conto di
un’importante decisione del Consiglio di Stato (n. 1048 del 15/7/1998) che
ha precisato che “l’articolo 9 della L. 47/1975, che dispone il divieto di
edificazione sui soprassuoli interessati da incendi, va interpretata in
unione con l’ultima parte dello stesso comma, che dispone comunque la
conservazione della destinazione che la zona aveva prima dell’incendio,
nel senso che dopo di esso potrà essere permessa l’attività edificatoria
già possibile prima dell’incendio e con gli stessi limiti e secondo le
stesse norme vigenti in precedenza”. Il Consiglio di Stato ha cioè
affermato che il divieto di edificazione dei suoli interessati da incendi
non può essere esteso agli interventi edificatori che sarebbero stati
comunque consentiti in presenza del bosco prima dell’incendio dagli allora
vigenti strumenti edilizi.
Da tutto quanto sopra evidenziato risulta che:
·
se il terreno in cui deve essere effettuato l’intervento è un
castagneto ed è nei fatti in attualità di coltura, esso non è
classificabile come bosco, non è sottoposto a vincolo
paesaggistico-ambientale e non è soggetto a vincolo di inedificabilità
ventennale, qualora percorso da incendio.
·
ne consegue però anche che, se invece il castagneto non è
nei fatti in attualità di coltura, allora, come castagneto, rientrerà
nella definizione di bosco posta dalla normativa statale con tutte le
conseguenze previste.
Dott.ssa Gianna Di Danieli
Tipi di vincoli
Sono una studentessa della facoltà di architettura di Napoli alle prese
con l'esame di legislazione urbanistica. L'oggetto di studio è il testo
unico in materia di tutela culturale ed ambientale!
Gradirei risolvere con il suo cortese aiuto un dubbio che mi
perseguita:la reale differenza tra vincolo diretto e vincolo indiretto;
quei beni sono tutelati a mezzo di atto amministrativo e quali no in
materia di tutela ambientale.
O B
Il
vincolo indiretto è disciplinato dall'art. 49 del DLgs 490/1999, che
certamente conosci, e riguarda le distanze di salvaguardia e altre
norme da applicare ai beni di cui all'art. 2, comma primo in aggiunta
alla tutela di cui all'art. 7. Si tratta di beni storici e artistici e
non paesaggistici. I beni suddetti sono tutelabili tutti con atto
amministrativo, poiché la legge prevede la loro dichiarazione,
tuttavia i beni di cui all'art. 2 comma 1 lettera a) sono soggetti a
tutela anche ope legis, per il combinato disposto con l'art. 5 comma
5.
Per quanto riguarda il paesaggio, che è la mia materia (ma sempre come
architetto, non come legale) la legge distingue due diversi tipi di
tutela: la tutela con atto amministrativo dei beni già normati dalla L
1497/1939, ora artt. 139 - 145; la tutela ope legis delle categorie ex
legge Galasso: art. 146. Le due forme di tutela paesaggistica si
equivalgono agli atti pratici, pur discendendo da due diverse visioni:
quella del 1939 che riguardava i luoghi di particolare bellezza;
quella del 1985 che riguardava ampie categorie di beni come tali
presunte di valore paesaggistico e "ambientale", termine usato nella
legge Galasso in modo improprio, poiché il paesaggio è sì un aspetto
dell'ambiente, ma non è tutto l'ambiente e una legge sul paesaggio non
può tutelare le cose di valore naturale o storico, ad esempio, che
sono tutelate da altre leggi.
arch. Roberto Barocchi