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Emilia -
Romagna
Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20
"Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio"
TITOLO I PRINCIPI GENERALI DELLA
PIANIFICAZIONE
TITOLO II STRUMENTI E CONTENUTI DELLA
PIANIFICAZIONE
CAPO I PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
REGIONALE
Articolo 23
Piano Territoriale Regionale (PTR)
1. Il
Piano Territoriale Regionale (PTR) è lo strumento di programmazione con il
quale la Regione definisce gli obiettivi per assicurare lo sviluppo e la
coesione sociale, accrescere la competitività del sistema territoriale
regionale, garantire la riproducibilità, la qualificazione e la valorizzazione
delle risorse sociali ed ambientali.
2. Il
PTR è predisposto in coerenza con le strategie europee e nazionali di sviluppo
del territorio.
3. Il
PTR definisce indirizzi e direttive alla pianificazione di settore, ai PTCP e
agli strumenti della programmazione negoziata, per assicurare la realizzazione
degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2.
4. Il
PTR può contenere prescrizioni, espresse attraverso una rappresentazione
grafica atta a individuare puntualmente gli ambiti interessati, che prevalgono
sulle diverse previsioni contenute negli strumenti provinciali e comunali di
pianificazione territoriale e urbanistica vigenti e adottati.
Articolo 24
Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)
1. Il
Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) costituisce parte tematica del
PTR, avente specifica considerazione dei valori paesaggistici, ambientali e
culturali del territorio regionale, anche ai fini dell'art. 149 del D. Lgs. 29
ottobre 1999, n. 490.
2. Il
PTPR provvede all'individuazione delle risorse storiche, culturali,
paesaggistiche e ambientali del territorio regionale ed alla definizione della
disciplina per la loro tutela e valorizzazione.
3.
Dall'entrata in vigore della presente legge, i PTCP che hanno dato o diano
piena attuazione alle prescrizioni del PTPR, approvato con la deliberazione
del Consiglio regionale 28 gennaio 1993, n. 1338, costituiscono, in materia di
pianificazione paesaggistica, l'unico riferimento per gli strumenti comunali
di pianificazione e per l'attività amministrativa attuativa.
Articolo 25
Procedimento di approvazione
1. Il
procedimento disciplinato dal presente articolo trova applicazione per
l'elaborazione e l'approvazione del PTR, della sua parte tematica costituita
dal PTPR e delle loro varianti. La medesima disciplina si applica ai piani
settoriali regionali con valenza territoriale per i quali la legge non detti
una specifica disciplina in materia.
2. La
Giunta regionale elabora un documento preliminare, che individua gli obiettivi
strategici di sviluppo del sistema economico e sociale che si intendono
perseguire, e lo trasmette al Consiglio regionale, alle Province e ai Comuni.
3. Per
un esame congiunto del documento preliminare, ciascuna Provincia convoca,
entro trenta giorni dal ricevimento del documento preliminare, una conferenza
di pianificazione, ai sensi dell'art. 14, chiamando a parteciparvi, assieme
alla Regione, i Comuni, le Comunità montane e gli altri enti locali del
proprio territorio. Entro trenta giorni dalla conclusione della conferenza, la
Provincia esprime le proprie osservazioni e proposte rispetto al documento
preliminare e riferisce in merito a quelle formulate dagli enti partecipanti
alla conferenza e dalle associazioni economiche e sociali.
4. Il
Consiglio regionale adotta il piano su proposta della Giunta regionale,
elaborata in considerazione delle valutazioni e proposte raccolte ai sensi del
comma 3 e previo parere della Conferenza Regione - Autonomie locali e della
Conferenza regionale per l'economia e il lavoro, di cui alla L.R. n. 3 del
1999. Copia del piano adottato è trasmessa alle Province, ai Comuni e alle
Comunità montane.
5. Il
piano adottato è depositato presso le sedi del Consiglio regionale e degli
enti territoriali di cui al comma 4 per sessanta giorni dalla pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'avvenuta adozione.
L'avviso contiene l'indicazione degli enti territoriali presso i quali il
piano è depositato e dei termini entro i quali chiunque può prenderne visione.
L'avviso è pubblicato altresì su almeno un quotidiano a diffusione regionale e
la Regione può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna.
6. Entro
la scadenza del termine di deposito di cui al comma 5 possono formulare
osservazioni e proposte i seguenti soggetti:
a) gli
enti e organismi pubblici;
b) le
associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la tutela di
interessi diffusi;
c) i
singoli cittadini nei confronti dei quali le previsioni del piano adottato
sono destinate a produrre effetti diretti.
7. Il
Consiglio regionale, entro i successivi novanta giorni, decide sulle
osservazioni ed approva il piano.
8. Copia
integrale del piano approvato è depositata per la libera consultazione presso
la Regione ed è trasmessa alle amministrazioni di cui al comma 4. L'avviso
dell'avvenuta approvazione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione. Dell'approvazione è data altresì notizia con avviso su almeno un
quotidiano a diffusione regionale.
9. Il
piano entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale
della Regione dell'avviso di approvazione, ai sensi del comma 8.
CAPO II PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
PROVINCIALE
Articolo 26
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)
1. Il
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) considera la totalità
del territorio provinciale ed è lo strumento di pianificazione che definisce
l'assetto del territorio con riferimento agli interessi sovracomunali,
articolando sul territorio le linee di azione della programmazione regionale.
2. Il
PTCP è sede di raccordo e verifica delle politiche settoriali della Provincia
e strumento di indirizzo e coordinamento per la pianificazione urbanistica
comunale. A tal fine il piano:
…..
d)
definisce le caratteristiche di vulnerabilità, criticità e potenzialità delle
singole parti e dei sistemi naturali ed antropici del territorio e le
conseguenti tutele paesaggistico ambientali;
e)
definisce i bilanci delle risorse territoriali e ambientali, i criteri e le
soglie del loro uso, stabilendo le condizioni e i limiti di sostenibilità
territoriale e ambientale delle previsioni urbanistiche comunali che
comportano rilevanti effetti che esulano dai confini amministrativi di ciascun
ente.
…
CAPO II NORME FINALI
Art.49 Contributi per i progetti di tutela,
recupero e valorizzazione (modificato dalla L.R. del 25/11/2002 n. 31 )
1. Al
fine di favorire l'elaborazione e la realizzazione dei progetti di tutela,
recupero e valorizzazione nelle aree che interessini il territorio di più
comuni, la Regione concede contributi per la progettazione degli interventi e
per l'elaborazione di studi sugli effetti degli stessi sui sistemi
insediativo, ambientale, paesaggistico, sociale ed economico.
….
ALLEGATO
CONTENUTI DELLA PIANIFICAZIONE
CAPO A-I CONTENUTI STRATEGICI
….
Art. A-18Ambiti
agricoli di rilievo paesaggistico
1. Gli
ambiti agricoli di rilievo paesaggistico sono caratterizzati dall'integrazione
del sistema ambientale e del relativo patrimonio naturale con l'azione
dell'uomo volta alla coltivazione e trasformazione del suolo.
2. Negli
ambiti agricoli di rilievo paesaggistico la pianificazione territoriale e
urbanistica assicura:
a) la
salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali ambientalmente sostenibili e
dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici presenti nel
territorio;
b) la
conservazione o la ricostituzione del paesaggio rurale e del relativo
patrimonio di biodiversità, delle singole specie animali o vegetali, dei
relativi habitat, e delle associazioni vegetali e forestali;
c) la
salvaguardia o ricostituzione dei processi naturali, degli equilibri idraulici
e idrogeologici e degli equilibri ecologici.
3. A
tale scopo, negli ambiti di cui al presente articolo, il PTCP individua quali
trasformazioni e attività di utilizzazione del suolo siano ammissibili, previa
valutazione di sostenibilità.
4.
Qualora negli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico sussistano limitazioni
all'utilizzazione agricola dei suoli, la pianificazione urbanistica comunale
promuove anche lo sviluppo di attività integrative del reddito agricolo, quali
la silvicoltura, l'offerta di servizi ambientali, ricreativi, per il tempo
libero e per l'agriturismo. Il PSC può individuare gli ambiti più idonei per
lo sviluppo delle attività integrative ed il RUE disciplina gli interventi
edilizi necessari, che devono riguardare prioritariamente il patrimonio
edilizio esistente.
...Omissis...
Friuli -
Venezia Giulia
Vige per gli
aspetti paesaggistici il titolo X della LR 52/1991.
Sul Bolletino ufficiale della regione n. 8 del 21.2.2001 è pubblicata inoltre
la circolare: Avviso recante disposizioni per la redazione di elaborati
costituenti piani regolatori particolareggiati comunali e varianti a i piani
regolatori generali comunali che interessano vincoli paesaggistici -
ambientali.
Legge
regionale 19.11.1991 e successive modifiche: Norme regionali in materia di
urbanistica
......
CAPO IV
Disposizioni speciali per le parti del territorio regionale di particolare
pregio paesistico ed ambientale o destinate a parchi o riserve naturali
Art.
18 PTRP con contenuti
paesistici ed ambientali
1. In attuazione degli indirizzi del PTRG l' Amministrazione regionale, nel
quadro di accordi di programma di cui all' articolo 16, comma 1, con gli enti
locali, con gli altri enti pubblici e, eventualmente, con operatori privati
interessati, predispone per le parti del territorio di particolare pregio
paesistico ed ambientale indicate dal predetto PTRG, appositi PTRP aventi
particolare attenzione agli aspetti paesistici ed ambientali, con i quali
definisce il quadro di trasformabilita' delle aree interessate dal piano,
delimitando le zone da sottoporre a vincoli specifici ed individuando gli
interventi e le opere necessarie alla valorizzazione del territorio.
2. I piani di cui al comma 1 hanno efficacia di PTRP ai sensi del Capo III e
devono contenere, oltre a quanto stabilito nell' articolo 14:
a) uno schema strutturale di interpretazione del paesaggio e la descrizione
dei valori puntuali che lo caratterizzano;
b) i divieti, i limiti d' uso e le prescrizioni da osservare;
c) le eventuali forme di indennizzo per le limitazioni poste;
d) gli eventuali interventi urgenti di conservazione ambientale e di
recupero di aree in degrado.
3. Per quanto riguarda gli elementi e le procedure di formazione, adozione ed
approvazione, nonche' la durata temporale, si applica quanto disposto dagli
articoli 15, 16 e 17.
4. In sede di prima applicazione della presente legge, in attesa dell'
approvazione del PTRG, l' Amministrazione regionale puo' delimitare, con
decreto del Presidente della Giunta regionale, parti del proprio territorio di
particolare pregio paesistico ed ambientale, per le quali possono trovare
immediata attuazione le disposizioni del presente articolo.
Titolo X - Ulteriori disposizioni in materia dip rotezione delle bellezze
naturali
Art. 130 ter(Finalità)
1. Il presente titolo
disciplina le funzioni amministrative delegate ai sensi dell’articolo 8,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n.
469, in materia di protezione delle bellezze naturali, di cui al titolo II
del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 490/1999.
Art. 130 quater
(Individuazione degli
organi competenti in materia paesaggistica)
1. Le funzioni regionali in
materia paesaggistica, che non sono specificatamente regolate, sono
esercitate dalla Giunta regionale.
Art. 130 quinquies
(Funzioni paesaggistiche
della sezione prima del Comitato tecnico regionale)
1. La funzione consultiva
per l’esercizio delle competenze regionali in materia di protezione delle
bellezze naturali è esercitata dalla sezione prima del Comitato tecnico
regionale.
2. Per l’esame delle
proposte di vincolo la sezione prima del Comitato tecnico regionale è
integrata dal Sindaco del Comune interessato o da un suo delegato.
Art. 130 sexies
(Elenchi dei beni e
delle località soggetti a tutela)
1. Gli elenchi dei beni e
delle località di cui all’articolo 139 del decreto legislativo 490/1999,
distinti a seconda che comprendano i beni indicati alle lettere a) e b) o
le località indicate alle lettere c) e d) del medesimo articolo 139, comma
1, predisposti dalla Direzione regionale della pianificazione
territoriale, sono approvati dalla Giunta regionale, sentito il Comitato
tecnico regionale, sezione prima.
2. La deliberazione della
Giunta regionale e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e
agli albi di tutti i Comuni interessati per un periodo di tre mesi; gli
elenchi e le relative planimetrie sono depositati presso gli uffici
comunali a libera visione del pubblico. Della deliberazione e delle
pubblicazioni degli elenchi e’ data notizia su almeno due quotidiani
diffusi nella regione, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale.
3. La deliberazione della
Giunta regionale, relativa agli elenchi dei beni indicati alle lettere a)
e b) dell’articolo 139, comma 1, del decreto legislativo 490/1999, è
notificata ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli
immobili.
4. Entro tre mesi dalla data
di notifica del provvedimento di cui al comma 3 e dalla data di scadenza
del periodo di pubblicazione di cui al comma 2, i proprietari, possessori
e detentori comunque interessati possono proporre opposizione alla Giunta
regionale, la quale decide entro sessanta giorni.
5. Gli elenchi approvati,
successivamente alla deliberazione di cui al comma 4, sono pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
6. Copia della Gazzetta
Ufficiale è affissa per un periodo di tre mesi all’albo pretorio di tutti
i Comuni interessati. Copia dell’elenco e delle relative planimetrie resta
depositata a libera visione del pubblico presso gli uffici comunali.
7. Successivamente alla
deliberazione di cui al comma 4, la dichiarazione di notevole interesse
pubblico dei beni indicati alle lettere a) e b) dell’articolo 139 del
decreto legislativo 490/1999 viene trascritta nei registri immobiliari.
Art. 131
(Competenze regionali e
comunali)
1. Con riguardo ai beni e
alle località sottoposti al vincolo delle bellezze naturali, ai sensi del
titolo II del decreto legislativo 490/1999, rimangono di competenza
regionale:
a) le autorizzazioni
relative a nuovi edifici o ad interventi di demolizione e ricostruzione ed
ampliamento di edifici, posti all'esterno di PRPC esaminati dal Comitato
tecnico regionale, sezione prima, con una volumetria superiore, nei comuni
di Trieste, Udine, Pordenone e Gorizia, a 10.000 metri cubi; con una
volumetria superiore a 5.000 metri cubi nei comuni con più di 5.000
abitanti; con una volumetria superiore a 1.500 metri cubi in tutti gli
altri comuni della regione; a tal fine la popolazione e' determinata in
base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale;
b) le autorizzazioni
relative a riduzioni di superficie boscata di dimensione superiore a
20.000 metri quadrati nei comuni di montagna interna secondo la
classificazione ISTAT e superiore a 5.000 metri quadrati negli altri
comuni;
c) le autorizzazioni
relative ad opere ed interventi sui corsi d'acqua iscritti negli elenchi
di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, ad eccezione di quelle
relative agli interventi di cui all'articolo 72 che rimangono di
competenza comunale;
d) le autorizzazioni
relative ad opere ed interventi sulle linee di coste marittime e lagunari,
definite dalla massima escursione di marea;
e) le autorizzazioni
relative ad opere ed interventi che implichino movimenti di terra
superiori a 30.000 metri cubi;
f) il parere di cui al comma
5;
g) le ordinanze di cui
all’articolo 153, comma 1, del decreto legislativo 490/1999, relativamente
ai lavori intrapresi all'infuori delle località vincolate ai sensi del
titolo II del decreto legislativo 490/1999, nonché a quelli intrapresi
senza l'autorizzazione di propria competenza;
h) l'irrogazione delle
sanzioni relativamente ai lavori intrapresi senza l'autorizzazione di
propria competenza;
i) le prescrizioni di cui
all'articolo 155 del decreto legislativo 490/1999;
l) i pareri di cui
all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come da ultimo
modificato dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, qualora
le opere e gli interventi siano sottoposti alla competenza regionale per
la tutela del vincolo delle bellezze naturali.
2. I provvedimenti previsti
al comma 1, lettere g) ed h), sono emanati dalla Giunta regionale, previo
parere del Comitato tecnico regionale, sezione prima.
3. I provvedimenti di cui
alle lettere a), b), c), d), e) ed i) del comma 1 sono emanati dal
Direttore regionale della pianificazione territoriale, previo parere del
Comitato tecnico regionale, sezione prima.
4. I pareri di cui alla
lettera l) del comma 1 sono rilasciati dal Direttore del Servizio della
tutela del paesaggio e delle bellezze naturali.
5. Le autorizzazioni per
l'apertura di cave, di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 agosto
1986, n. 35, come modificato dall'articolo 5 della legge regionale 20
maggio 1997, n. 21, e i provvedimenti di approvazione dei progetti di
impianti di smaltimento dei rifiuti, di cui agli articoli 5 e 23 della
legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come da ultimo modificati
rispettivamente dagli articoli 5 e 18 della legge regionale 14 giugno
1996, n. 22, qualora riguardino i beni e le località di cui al comma 1,
sono previamente sottoposti al parere del Comitato tecnico regionale,
sezione rispettivamente terza e quarta, che valuta pure gli aspetti
paesaggistici, integrato con i componenti individuati ai sensi
dell'articolo 22, comma 4, della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43,
e con il Direttore del Servizio della tutela del paesaggio e delle
bellezze naturali della Direzione regionale della pianificazione
territoriale.
6. Le eventuali prescrizioni
contenute nel parere di cui al comma 5 sono recepite nelle autorizzazioni
e nei provvedimenti di approvazione di cui al medesimo comma 5, che
costituiscono altresì autorizzazione ai sensi dell’articolo 151 del
decreto legislativo 490/1999.
7. Con riguardo ai beni ed
alle località di cui al comma 1, le autorizzazioni per gli interventi
diversi da quelli considerati ai precedenti commi vengono rilasciate dai
Comuni.
8. Fra le autorizzazioni
indicate al comma 7, si intendono comprese quelle previste dall'articolo
157 del decreto legislativo 490/1999.
8 bis. Lungo le strade site
nell’ambito e in prossimità dei beni indicati al comma 1 e’ vietato
collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione
rilasciata a norma dell’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, previo parere favorevole del Comune sulla
compatibilità della collocazione e della tipologia dell’insegna con
l’aspetto, il decoro e il pubblico godimento degli edifici o dei luoghi
soggetti a tutela.
9. Spetta altresì ai
Comuni l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 164 del decreto
legislativo 490/1999, relativamente ai lavori intrapresi senza
l'autorizzazione di propria competenza.
10. Le autorizzazioni di
cui ai commi 7 e 8 sono rilasciate dal Sindaco o da un suo delegato,
previo parere della Commissione edilizia così come integrata secondo il
disposto dell'articolo 133 e copia delle stesse, unitamente agli elaborati
progettuali, va trasmessa al Ministero per i beni culturali ed ambientali,
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 151, comma 4, del decreto
legislativo 490/1999.
10 bis. In relazione
all’articolo 82, comma 1 bis, la Commissione edilizia integrata è organo
indispensabile per l’esercizio delle funzioni comunali in materia
paesaggistica.
11. Nell'ambito dei beni
tutelati ai sensi del titolo II del decreto legislativo 490/1999, non sono
soggetti all'autorizzazione paesaggistica:
a) le operazioni ammesse
dalle vigenti norme ed attinenti all'attività agricola, al taglio
colturale del bosco, al taglio di diradamento, all'avviamento del bosco
ceduo al governo ad alto fusto, ai tagli di utilizzazione boschiva, alla
forestazione, alla riforestazione, agli interventi antincendio e di
conservazione, escluse le opere di difesa forestale e di sistemazione
idraulico-forestale, le infrastrutture di viabilità forestale di carattere
permanente a fondo stabilizzato, le piste antincendio, le opere di
bonifica fondiaria, ivi compresi i riordini fondiari;
a bis) le opere di
manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento conservativo, di
conservazione tipologica, di restauro e le opere interne, che non alterino
lo stato dei luoghi né l’aspetto esteriore degli edifici;
b) i nuovi impianti e le
reti tecnologiche da interrare sotto strada o sedimi artificiali, compresi
gli accessori, che non si elevano oltre il piano di superficie, tali da
non comportare alterazioni permanenti dello stato dei luoghi.
12. Nell'ambito delle zone
elencate all’articolo 146, comma 1, del decreto legislativo 490/1999, non
sono soggetti all'autorizzazione paesaggistica:
a) gli interventi da
attuarsi nei territori, che, alla data del 6 settembre 1985:
1) erano delimitati dagli
strumenti urbanistici comunali come zone omogenee A o B;
2) erano contigui ai
territori di cui al numero 1) ed erano interessati da servizi e
attrezzature collettive già realizzati;
b) ( ABROGATA );
c) gli interventi di
manutenzione ordinaria da attuarsi sui corsi d'acqua, che possono
comprendere i prelievi di materiali inerti dagli alvei e le eventuali
movimentazioni dei materiali inerti all'interno degli alvei stessi,
dichiarati tali dagli Uffici del genio civile o dalla Direzione regionale
dell'ambiente, a seconda delle rispettive competenze.
12 bis. Entro novanta giorni
dall’entrata in vigore della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 7, i
responsabili comunali dei procedimenti urbanistici provvedono ad
individuare i territori di cui al comma 12, lettera a); copia della
delimitazione e’ inviata alla Direzione regionale della pianificazione
territoriale. Nelle zone A e B e in quelle contigue destinate a servizi e
ad attrezzature collettive, delimitate successivamente alla data del 6
settembre 1985, restano valide le concessioni edilizie già rilasciate e
per le quali i lavori siano stati iniziati alla data di entrata in vigore
della medesima legge regionale 26 febbraio 2001, n. 7.
13. Nelle aree destinate a
parco o a riserva naturale regionale, fino all'adozione del piano di
conservazione e sviluppo, rimangono di competenza regionale le
autorizzazioni relative ad opere infrastrutturali e alle opere da
eseguirsi da parte delle amministrazioni ed enti pubblici, fermo restando
quanto previsto dall'articolo 156 del decreto legislativo 490/1999, con
riguardo alle opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali.
14. In via di
interpretazione autentica l'applicazione dell'indennità' risarcitoria
prevista dall'articolo 164 del decreto legislativo 490/1999 per le opere
soggette a concessione o ad autorizzazione in sanatoria ai sensi
dell'articolo 31 della legge 47/1985, spetta alla Regione o ai Comuni
secondo la suddivisione di competenza per la tutela del vincolo delle
bellezze naturali.
Art. 132
(Opere da eseguirsi da parte
di amministrazioni ed enti pubblici)
1. Qualora la richiesta di
autorizzazione paesaggistica riguardi opere da eseguirsi da parte di
amministrazioni ed enti pubblici, rimangono di competenza regionale
esclusivamente le opere soggette ad accertamento di conformità urbanistica
o a denuncia ai sensi dell’articolo 89, fermo restando per le opere da
eseguirsi da parte di amministrazioni statali, ivi compresi gli alloggi di
servizio per il personale militare, il potere del Ministro competente di
rilasciare o negare entro sessanta giorni l’autorizzazione, anche in
difformità dalla decisione regionale.
2. L'autorizzazione e'
rilasciata dal Direttore regionale della pianificazione territoriale,
previo parere del Comitato tecnico regionale, sezione prima, o dal
Direttore del Servizio della tutela del paesaggio e delle bellezze
naturali, a seconda che l'intervento sia soggetto ad accertamento di
conformità urbanistica o a denuncia.
Art. 132 bis
(Attività colturali
comportanti riduzione di superficie boscata)
1. Le riduzioni di
superficie boscata di dimensione superiore ai limiti di cui all'articolo
131, comma 1, lettera b), motivate dalla realizzazione di attività
colturali, sono attuabili attraverso un progetto che individui eventuali
nuove viabilità e le metodologie di sistemazione colturale.
Art. 133
Integrazione delle
Commissioni edilizie comunali
1. Per l' espletamento dei
compiti previsti dal presente Titolo, i Comuni sono tenuti ad adottare
entro trenta giorni, qualora non avessero già provveduto, una variante al
regolamento edilizio vigente per l' integrazione della composizione della
Commissione edilizia comunale con membri esperti in materia di tutela
ambientale e paesaggistica, in numero da uno a tre, o per l’istituzione
della Commissione edilizia, nella cui composizione figura la presenza dei
suddetti membri esperti.
2. La variante di cui al
comma 1 è assunta con deliberazione del Consiglio comunale.
2 bis. Fra i membri esperti
in materia di tutela ambientale e paesaggistica di cui al comma 1 figura
un esperto scelto tra terne di candidati proposti dalle associazioni
ambientaliste riconosciute ed operanti nel territorio regionale. In attesa
che l'Amministrazione regionale approvi l'elenco delle associazioni
ambientaliste riconosciute, si utilizza l'elenco delle associazioni
riconosciute dal Ministero dell'ambiente. Le associazioni suddette
propongono le terne entro quindici giorni dalla richiesta; scaduto tale
termine, per la scelta decide la Giunta comunale o il diverso organo
previsto dallo statuto comunale.
2 ter. Per la validità delle
sedute della Commissione edilizia integrata deve presenziare alla riunione
almeno uno dei membri esperti in materia di tutela ambientale e
paesaggistica. Qualora i membri esperti siano in numero superiore ad uno e
non intervengano, nella totalità, ad una seduta, le determinazioni possono
essere comunque validamente assunte nella seduta successiva; quando il
membro esperto sia unico, le determinazioni possono essere comunque
validamente assunte dopo l'assenza a due sedute consecutive.
Art. 134
Ricognizione ed
aggiornamento dei vincoli esistenti
1. Fermo restando quanto
disposto dall' articolo 145 del decreto legislativo 490/1999, l'
Amministrazione regionale provvede alla ricognizione degli effetti
prodotti dai vincoli esistenti e posti ai sensi e per gli effetti dell'
articolo 139 del decreto legislativo 490/1999, al fine di apportarvi
eventuali modificazioni ed integrazioni.
2. Per le operazioni di
ricognizione ed aggiornamento dei vincoli suindicati, l' Amministrazione
regionale può avvalersi del supporto tecnico di esperti esterni, previa
stipulazione di contratti d' opera professionale.
Art. 135
Disposizioni transitorie
concernenti gli strumenti urbanistici riguardanti beni e localita'
sottoposti a vincolo paesaggistico
1. Fino a quando non avranno
effetto le disposizioni di cui all' articolo 32, comma 4, e all' articolo
45, comma 6, le varianti agli strumenti urbanistici generali e gli
strumenti urbanistici attuativi, di cui agli articoli 41 e 43 della legge
regionale 24 luglio 1982, n. 45, nei quali siano compresi beni e località
sottoposti al vincolo paesaggistico di cui al titolo II del decreto
legislativo 490/1999, rimangono soggetti alle procedure e modalità di
approvazione di cui agli articoli 41, 42 e 43 della legge regionale 24
luglio 1982, n. 45, previa assunzione da parte del Comune, successivamente
all' adozione dello strumento urbanistico, del parere della competente
sezione del Comitato tecnico regionale, da esprimersi, anche ai sensi e
per gli effetti di cui all' articolo 16, comma terzo, della legge 17
agosto 1942, n. 1150, entro il termine di 90 giorni; il predetto parere ha
effetti vincolanti limitatamente alle previsioni riguardanti i beni e le
localita' sottoposti al vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno
1939, n. 1497.
Art. 136
Decorrenza dell' efficacia
dei commi 7, 8 e 9 dell' articolo 131
1. Le disposizioni dell'
articolo 131, commi 7, 8 e 9 trovano applicazione a partire dal
sessantesimo giorno successivo a quello dell' entrata in vigore della
presente legge, qualora i Comuni debbano ancora provvedere all'
integrazione della Commissione edilizia ai sensi dell' articolo 133, comma
1.
Art. 137
Interventi negli ambiti di
tutela ambientale e nei parchi naturali
1. ( ABROGATO )
2. Fermo restando quanto
disposto dall'articolo 69 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42,
all' interno dei parchi e delle riserve regionali le autorizzazioni e gli
altri provvedimenti previsti dal titolo II del decreto legislativo
490/1999, sono di competenza della Regione e dei Comuni, secondo quanto
disposto all'articolo 131.
3. ( ABROGATO )
Art. 138 Annullamento
delle autorizzazioni
1. Ai sensi dell' articolo
151, comma 4, del decreto legislativo 490/1999, l' annullamento delle
autorizzazioni rilasciate deve essere emesso nel termine perentorio di
sessanta giorni dal ricevimento.
2. L' efficacia delle
autorizzazioni rimane comunque sospesa per il termine di novanta giorni
decorrente dall' invio alle Amministrazioni cui compete il potere di
annullamento sempre che nel frattempo non pervenga un formale atto di
consenso da parte degli organi statali competenti. La medesima disciplina
si applica ai provvedimenti di cui all' articolo 131, comma 1, lettera f).
Art. 138 bis
Applicazione delle sanzioni
previste dall' articolo 164,
comma 1, del decreto
legislativo 490/1999
01. In presenza di abuso
paesaggistico, qualora non si versi nell'ipotesi dell'applicazione di
compresenti sanzioni urbanistiche e paesaggistiche, di cui all'articolo
101, commi da 12 bis a 12 octies, all'articolo 103, comma 3 bis,
all'articolo 104, comma 5 bis, e all'articolo 107, comma 1 bis,
l'Amministrazione competente a vigilare sul vincolo paesaggistico, ai fini
dell'ingiunzione di demolizione delle opere abusive e di ripristino dei
luoghi manomessi, di cui all'articolo 164, comma 1, del decreto
legislativo 490/1999, intima al responsabile dell'abuso di presentare il
relativo progetto entro congruo termine, da fissare nel provvedimento.
02. Il progetto di
demolizione e ripristino e' sottoposto al parere del Comitato tecnico
regionale, sezione prima, o della Commissione edilizia integrata, a
seconda che l'Amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del
vincolo sia la Regione o il Comune.
03. Se il responsabile
dell'abuso non presenta nel termine prefissato il progetto di demolizione
e di ripristino, alla stesura dello stesso provvedono le Amministrazioni
competenti a vigilare sull'osservanza del vincolo entro un anno. Le spese
sostenute vanno recuperate nei confronti del responsabile dell'abuso.
04. Per la redazione del
progetto di demolizione e di ripristino, di cui al comma 03 e per la
determinazione dell'indennità equivalente alla maggiore somma tra il danno
arrecato e il profitto conseguito, prevista dall'articolo 164, comma 1,
del decreto legislativo 490/1999, la Giunta regionale può avvalersi della
collaborazione di esperti.
05. ( ABROGATO )
1. Per la determinazione
dell’indennità pecuniaria, di cui all’articolo 164 del decreto legislativo
490/1999, l’ammontare del danno arrecato equivale al costo degli
interventi di ripristino degli immobili e delle aree manomessi, e quello
del profitto conseguito, per la parte rapportata alle sole modificazioni
immobiliari, corrisponde al 3 per cento del valore venale dell’immobile,
conseguente alla realizzazione degli interventi abusivi.
2. Per l’applicazione delle
sanzioni di competenza della Regione il valore venale dell’immobile, di
cui al comma 1, è determinato dalle Direzioni provinciali dei servizi
tecnici.
2 bis. Nell’ipotesi di
accertamento di mancanza di danno ambientale per interventi eseguiti in
assenza dell’autorizzazione emessa ai sensi dell’articolo 151 del decreto
legislativo 490/1999, va applicata la sanzione pecuniaria pari al profitto
conseguito, mediante la commessa trasgressione, per il contenimento dei
costi o per l’acquisizione di benefici e comunque in misura non inferiore
a lire un milione.
2 ter. L’accertamento di
mancanza di danno ambientale indica le prescrizioni tecniche delle
eventuali modifiche da apportare al fine dell’armonico inserimento
dell’opera nel contesto ambientale.
3. Le sanzioni da applicare
ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge regionale 18 agosto 1986, n.
35, come da ultimo modificati dall'articolo 9 della legge regionale 20
maggio 1997, n. 21, e ai sensi dell'articolo 164 del decreto legislativo
490/1999 sono cumulabili, ma le somme da corrispondere equivalgono
all'ammontare della sanzione maggiore.
Art. 139
Disposizioni transitorie di
salvaguardia e di esclusione dal vincolo dei beni e localita' sottoposti a
vincolo paesaggistico
1. La Regione può
individuare con indicazioni planimetriche e catastali, nell' ambito delle
zone elencate all’articolo 146, comma 1, del decreto legislativo 490/1999,
le aree in cui e' vietata, fino all' approvazione del PTRG ovvero dei PTRP
con contenuti paesistici ed ambientali approvati ai sensi dell' articolo
18, comma 4, ogni modificazione dell' assetto del territorio, nonché
qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione
ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro
conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l' aspetto esteriore
degli edifici. La notificazione dei provvedimenti predetti avviene secondo
le procedure previste dal titolo II del decreto legislativo 490/1999 e dal
relativo regolamento di attuazione.
2. In relazione al vincolo
paesaggistico imposto sui corsi d' acqua ai sensi del comma 1, lettera c),
dell’articolo 146 del decreto legislativo 490/1999, la Regione, fino all'
approvazione del PTRG, determina quali corsi d'acqua classificati
pubblici, ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque
ed impianti elettrici, approvato con RD 11 dicembre 1933, n. 1775,
possano, per la loro irrilevanza ai fini paesaggistici, essere esclusi, in
tutto o in parte, dal predetto vincolo. Dei predetti corsi d' acqua viene
redatto apposito elenco da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
3. I provvedimenti regionali
di cui ai commi 1 e 2 sono adottati con le modalità previste dall'
articolo 3, comma 1, della legge regionale 13 maggio 1988, n. 29.
Art. 140
Rinvio legislativo1. Qualora
leggi e regolamenti regionali facciano riferimento alle leggi regionali 28
ottobre 1986, n. 42 e 13 dicembre 1989, n. 36, il richiamo si intende
riferito, per quanto compatibile, alle disposizioni del presente Titolo.
Piemonte
Legge regionale 3 aprile 1989, n. 20. (Testo
coordinato)
Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e
paesistici.
(B.U. 12 aprile 1989, n. 15)
Modificata da
l.r. 45/1994,
l.r. 03/1995,
l.r. 23/1996,
l.r. 48/1997
Art. 1, 2,
3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10,
11, 12, 13,
13 bis, 14, 15,
16, 17, 18,
19, 20
All. A
Art. 1.
(Finalita' della legge)
1. La Regione Piemonte, in
attuazione dell'art. 5 dello Statuto regionale e dei principi affermati
all'art. 1 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive
modifiche ed integrazioni, al fine di conoscere e difendere il paesaggio e
l'ambiente quali obiettivi primari della propria politica territoriale,
esercita la salvaguardia e promuove la valorizzazione dei beni culturali e
paesistici nell'esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato con il
D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 e di quelle delegate dall'art. 82 del D.P.R. 24
luglio 1977, n. 616, cosi' come modificato dalla legge 8 agosto 1985, n.
431.
Art. 2.
(Strumenti ed azioni di tutela)
1. La tutela e valorizzazione
dei beni culturali, ambientali e paesistici e' promossa a livello regionale,
provinciale, comunale e si attua attraverso:
a) la promozione di studi e ricerche tendenti alla ricognizione sistematica
dei beni presenti sul territorio;
b) l'istituzione di Parchi e Riserve naturali e la relativa formazione dei
Piani dell'area a norma della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43
1 >< 1 e
successive modifiche ed integrazioni;
c) la formazione dei Piani Territoriali e loro eventuali articolazioni con
specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali a norma della
legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed
integrazioni;
d) la formazione dei Piani Paesistici
2=>a norma
<=2 della
legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed
integrazioni, redatti in forza del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 nonche' ai
sensi dell'art. 5 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 23 del
R.D. 3 giugno 1940, n. 1357 secondo le precisazioni normative contenute
nella presente legge;
e) la formazione dei Piani di Assestamento Forestale e dei Piani
Naturalistici a norma della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 e
successive modifiche;
f) la gestione del regime disciplinato dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497,
e dal relativo Regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, integrata dalla legge 8
agosto 1985, n. 431;
g) l'adozione di provvedimenti cautelari e definitivi a tutela dell'ambiente
e del paesaggio di cui all'art. 9 della legge regionale 5 dicembre 1977, n.
56 e successive modifiche ed integrazioni;
h) la emanazione da parte della Giunta Regionale, sentita la Commissione di
cui all'art. 8, di criteri ed indirizzi per l'attuazione dei provvedimenti
di cui alla presente legge.
3 >
Art. 3
(Piani Territoriali)
(...)
< 3
4 >
Art. 4
(Pianificazione paesistica)
1. Laddove siano presenti beni
ambientali, la cui valorizzazione e tutela esigano uno specifico ed organico
intervento di livello regionale, la Regione, nell'esercizio della podesta'
trasferita dallo Stato con il D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8, anche per il
tramite delle Province e della Citta' Metropolitana e nei limiti di cui
all'articolo 8 quinquies della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 come
da ultimo modificato, redige Piani Paesistici. Tali Piani sono redatti,
comunque, con riferimento in tutto o in parte alle seguenti aree:
a) nelle localita' incluse negli elenchi di cui all'articolo 1, numeri 3 e
4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 integrati come previsto dall'articolo
9 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed
integrazioni;
b) nelle aree e localita' comprese nelle categorie di cui all'articolo 82,
quinto comma del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 modificato dalla legge 8
agosto 1985, n. 431;
c) nelle aree individuate dal Piano Territoriale Regionale, dai Piani
Territoriali Provinciali e dal Piano Territoriale Metropolitano come parti
del territorio nelle quali la tutela e la valorizzazione dei beni storici,
artistici ed ambientali esigono un'approfondita e specifica analisi e
disciplina.
<
4
Art. 5.
(Contenuto dei Piani Paesistici)
1. Il Piano Paesistico
individua, analizza e definisce le caratteristiche strutturali delle
localita' oggetto del Piano, gli elementi naturali e culturali in esse
presenti, nonche' i rapporti tra gli elementi componenti e gli aspetti
formali quali storicamente determinati al fine della tutela e valorizzazione
dei beni naturali e culturali presenti sul territorio, anche attraverso:
a) la motivata delimitazioni del perimetro del territorio interessato;
b) l'analisi delle caratteristiche strutturali delle localita' oggetto del
piano sotto il profilo naturale ed antropico;
c) le prescrizioni di cautela e di prevenzione dai rischi di danno
ambientale, definendo i vincoli che si rendano necessari, stabilendo le
destinazioni d'uso incompatibili e la disciplina degli interventi di
trasformazione ammissibili;
d) le indicazioni territoriali e le normative cogenti nei confronti della
formazione della strumentazione urbanistica locale e la specificazione delle
prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina comunale vigente e
vincolanti anche nei confronti dei privati.
2. Per le aree ricadenti nei Comuni dotati di Piano Regolatore Generale
adottato ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56
e successive modifiche ed integrazioni, nella definizione del Piano
Paesistico si dovra' tenere conto degli allegati tecnici di piano di cui
alla lett. a), art. 14, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e
successive modifiche ed integrazioni e delle tavole di piano di cui alle
lett. b) e d), art. 14, della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e
successive modifiche ed integrazioni.
Art. 6.
(Elaborati del Piano Paesistico)
1. Il Piano Paesistico e'
costituito dai seguenti elaborati:
a) Relazione, contenente l'illustrazione delle analisi svolte, dei criteri
di valutazione assunti e delle scelte normative effettuate in riferimento
alla situazione di fatto ed ai contenuti di cui all'art. 5.
b) Tavole di analisi, in scala idonea a definire gli elementi propri delle
localita' al fine di individuare i caratteri del paesaggio e le emergenze
culturali ed ambientali quali:
- l'ambiente naturale nei suoi aspetti strutturali e d'uso;
- l'ambiente antropico attraverso le testimonianze storiche e documentarie;
- i vincoli territoriali esistenti, sovracomunali o comunali e relativi
ambiti di influenza.
c) Tavole di Piano,in scala non inferiore a 1/25.000, e comunque in scala
adeguata agli effetti prescrittivi contenuti nel Piano. Per le parti
contenenti prescrizioni immediatamente prevalenti sulla disciplina comunale
vigente e vincolanti anche nei confronti dei privati, le tavole devono
essere in scala 1/10.000 e, per gli interventi puntuali finalizzati alla
tutela, in scala 1/2.000 o catastale. Le tavole definiscono:
- la delimitazione territoriale del Piano con l'indicazione delle porzioni
dei Comuni interessati;
- il quadro delle compatibilita' d'uso del territorio considerato;
- i vincoli territoriali;
- i sistemi infrastrutturali.
d) Norme di attuazione, contenenti i criteri, gli indirizzi e le direttive
per la predisposizione e l'adeguamento dei P.R.G. comunali o intercomunali,
con la specificazione delle prescrizioni immediatamente prevalenti sulla
disciplina comunale, cogenti e vincolanti anche nei confronti dei privati,
con indicazioni di dettaglio rispetto alle caratteristiche degli interventi
ammessi.
5 >
Art. 7
(Formazione ed approvazione del
Piano Paesistico)
(...)
< 5
Art. 8.
(Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni
culturali ed ambientali)
1. L'art. 91 bis della legge
regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni e'
abrogato ed e' sostituito dal seguente articolo:
[1] E' istituita la Commissione Regionale per i Beni Culturali ed Ambientali
la quale e' investita della competenza e delle attribuzioni delle
Commissioni Provinciali di cui all'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n.
1497, modificato dall'art. 31 del D.P.R. 3 dicembre 1975 n. 805.
[2] La Commissione svolge attivita' di consulenza a favore del Consiglio e
della Giunta Regionali in materia di beni culturali e ambientali; fornisce
indirizzi alle Sezioni Provinciali di cui al successivo 8. comma
promuovendone il coordinamento e l'armonizzazione dei criteri operativi. La
Commissione inoltre formula i pareri previsti agli articoli 40, 41 bis e 49
della presente legge.
6
>< 6 La Commissione e' costituita con
decreto del Presidente della Giunta Regionale, dura in carica tre anni ed ha
sede nel capoluogo della Regione. I componenti sono rieleggibili.
[3] La Commissione e' composta da:
a) l'Assessore regionale competente per delega nella materia, con funzioni
di Presidente;
b) il Presidente del C.U.R. 7 ><
7 o suo delegato;
c) tre esperti nella materia di competenza nominati dal Consiglio Regionale,
di comprovata specifica esperienza scientifica e professionale;
8 >< 8
d) il responsabile del Settore regionale competente in materia;
e) tre funzionari regionali, designati dalla Giunta Regionale tenendo conto
della specifica competenza, di cui uno nella materia urbanistica;
f) il Soprintendente per i Beni Ambientali ed Architettonici del Piemonte o
suo delegato;
g) il Soprintendente Archeologico del Piemonte o suo delegato.
[4] La partecipazione dei rappresentanti delle Amministrazioni statali e'
subordinata al consenso e alla designazione degli stessi.
[5] Devono essere convocati ad esprimere un parere consultivo, i Sindaci dei
Comuni sul cui territorio si intenda apporre nuovi vincoli.
[6] Il Presidente puo' fare intervenire di volta in volta alle riunioni,
senza diritto di voto, studiosi e tecnici, esperti in specifici problemi,
nonche' rappresentanti designati da associazioni ambientalistiche ed
agricole e da Associazioni e sodalizi culturali.
[7] Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della
maggioranza assoluta dei componenti con diritto di voto le deliberazioni
sono valide quando sono adottate con voto favorevole della maggioranza
assoluta dei presenti.
[8] Sono Sezioni decentrate della Commissione Regionale le Sezioni
provinciali per la tutela dei beni culturali ed ambientali costituite in
numero di almeno una per ogni ambito provinciale: esse hanno sede di norma
nel capoluogo di Provincia.
[9] La Sezione provinciale promuove il censimento dei beni ambientali e
culturali nel territorio di propria competenza, propone l'istituzione di
vincoli e forme diverse di tutela su specifici beni o parti del territorio;
formula il parere vincolante, di cui all art. 49 della presente legge,
9 >< 9
in merito alle concessioni relative ad aree ed immobili che nelle
prescrizioni del Piano Regolatore Generale sono definiti di interesse
storico artistico ed ambientale.
[10] Ad essa puo' essere dalla Giunta regionale, sentita la Commissione
regionale, di cui al presente articolo, attribuita la formulazione dei
pareri previsti agli artt. 40 e 41 bis della presente legge,
10 >< 10
limitatamente ai casi in cui non siano richieste contestuali varianti
urbanistiche, sulla base degli indirizzi e dei criteri forniti ai sensi del
2. comma del presente articolo.
[11] La Sezione provinciale dura in carica tre anni. Essa e' eletta dal
Consiglio Regionale ed e' composta da:
- cinque esperti, due dei quali, di norma, scelti in terne proposte dalle
associazioni piu' rappresentative a livello provinciale, in materia
urbanistica ed ambientale, ivi compreso un esperto con particolare
competenza nel settore agricolo-forestale; la qualifica di esperto nella
materia deve essere comprovata da specifica esperienza scientifica e
professionale;
- due rappresentanti segnalati dall'Amministrazione Provinciale.
[12] Tra i sette membri della Sezione provinciale il Consiglio Regionale
designa il Presidente.
[13] Per lo svolgimento dell'attivita' delle Sezioni provinciali valgono le
norme di cui ai precedenti 4°, 5°, 6° e 7° commi.
[14] Alle spese di funzionamento della Commissione Regionale e delle Sezioni
provinciali si provvede a norma della legge regionale 2 luglio 1976, n. 33.
[15] Le modalita' di funzionamento della Commissione Regionale e delle
Sezioni provinciali saranno previste da apposito regolamento.
Art. 9.
(11
>< 11 Compiti
12=>della Commissione
Tecnica Urbanistica <=12
e della Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni
culturali ed ambientali riunite in seduta congiunta)
1]
13=>La
Commissione Tecnica Urbanistica e la Commissione Regionale per la tutela e
la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali sono convocate in seduta
congiunta dal Presidente della Commissione Tecnica Urbanistica per esprimere
un unico parere obbligatorio, non vincolante, su:
a) il Piano Territoriale Regionale;
b) i Piani Territoriali Provinciali ed il Piano Territoriale Metropolitano;
c) i Progetti Territoriali Operativi;
d) i Piani Paesistici;
e) i Piani di Area dei Parchi e delle altre aree protette.
<=13
[2] Le riunioni congiunte 14=>delle
due Commissioni <=14
sono valide con la presenza di un terzo dei componenti l'assemblea con
diritto di voto e i pareri espressi sono approvati quando vengono adottati
con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti alla riunione
a norma dell'art. 9, 2° comma della legge 3 gennaio 1978, n. 1.
[3] Le riunioni sono presiedute dal Presidente
15=>di una delle due
Commissioni <=15.
[4] 16=>Le
due Commissioni <=16
sono altresi' riunite con le modalita' e le procedure dei commi precedenti
per esprimere in modo coordinato e contestuale i pareri di loro competenza
sugli strumenti urbanistici esecutivi, quando questi ultimi richiedano il
17=>parere
della Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni
culturali ed ambientali <=17
e siano collegati ad una variante dello strumento urbanistico generale,
18=>ai
sensi del quarto comma dell'art. 17
<=18.
Art. 10.
(Autorizzazioni)
1. Al fine della tutela dei
beni ambientali, chiunque voglia intraprendere nei territori o sui beni
immobili dichiarati di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29
giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9 della legge regionale 5 dicembre 1977, n.
56 e successive modifiche ed integrazioni, nonche' inclusi nelle categorie
di cui all'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431, lavori che possano
modificarne o alterarne lo stato fisico o l'aspetto, deve astenersi
dall'iniziare i lavori sino a che non abbia ottenuta l'autorizzazione ai
sensi della presente legge.
2. Fatti salvi i disposti dei successivi artt. 11, 12 e 13, quando
l'esecuzione dell'opera richieda concessione o autorizzazione edilizia, il
Sindaco puo' rilasciare i provvedimenti di competenza comunale solo in
presenza di autorizzazione della Giunta Regionale.
3. L'autorizzazione prevista dal presente articolo e' richiesta anche nel
caso che i lavori debbano essere realizzati a cura dei Comuni o di altri
Enti e soggetti pubblici.
4. L'autorizzazione di cui al presente articolo vale per un periodo di
cinque anni, trascorso il quale l'esecuzione dei lavori progettati deve
essere sottoposta a nuova autorizzazione.
Art. 11.
(Ambiti territoriali non sottoposti a vincolo dall'art. 1 della legge 8
agosto 1985, n. 431)
1. Il vincolo disposto ex lege
sulle categorie di beni indicati al comma 5 dell'art. 82, D.P.R. 24 luglio
1977, n. 616, cosi' come modificato dalla legge n. 431 dell' 8 agosto 1985
non si applica:
a) nel perimetro del centro abitato nei Comuni sprovvisti di strumento
urbanistico o dotati di strumento approvato prima dell'entrata in vigore del
D.M. 2 aprile 1968, n. 1444; nelle zone " A " e " B " nei Comuni dotati di
strumento urbanistico approvato dopo l'entrata in vigore del D.M. 2 aprile
1968, n. 1444;
19 >< 19
b) alle altre zone o aree di Piano Regolatore Generale, limitatamente alle
parti ricomprese nei Programmi Pluriennali di Attuazione, vigenti alla data
di entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 431, per il tempo della
loro durata.
Art. 12.
(Interventi che non richiedono autorizzazione)
1. Non e' richiesta
l'autorizzazione, di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per
i seguenti interventi:
a) la manutenzione ordinaria, straordinaria, il consolidamento statico, il
restauro ed il risanamento conservativo che non alterino lo stato dei luoghi
e l'aspetto esteriore degli edifici;
b) le seguenti operazioni silvo-colturali previste nelle Prescrizioni di
Massima e di Polizia Forestale, da far valere anche nei territori non
sottoposti al vincolo di cui al R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267, fatta
eccezione per il taglio raso nei boschi di alto fusto per qualsiasi
superficie e del taglio raso per superfici superiori ai 10 ettari nel caso
dei boschi cedui:
- rimboschimenti, arboricoltura da legno, operazioni di fronda e di potatura
necessarie per le attivita' agricole;
- opere antincendio, ivi incluse le piste tagliafuoco;
- lavori di difesa forestale e quelli connessi di regimazione dei corsi
d'acqua;
- interventi di sistemazione idrogeologica delle pendici, di conservazione
del suolo e di drenaggio delle acque sotterranee e relativa bonifica;
c) le attivita' agricole e pastorali che non comportino alterazioni
permanenti dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed opere civili e
sempre che si tratti di attivita' ed opere che non alterino l'assetto
idrogeologico del territorio;
d) la posa di cavi e tubazioni interrati per le reti di distribuzione dei
servizi di pubblico interesse ivi comprese le opere igienico sanitarie che
non comportino il taglio o il danneggiamento di alberature o il taglio di
boschi, la modifica permanente della morfologia dei terreni attraversati ne'
la realizzazione di opere civili ed edilizie fuori terra;
e) gli interventi previsti nei Piani di Assestamento forestale e nei Piani
Naturalistici dei Parchi e Riserve naturali diretti alla conservazione, alla
tutela e al ripristino della flora e della fauna.
Art. 13.
(Subdelega ai Comuni)
1. Nelle zone comprese negli
elenchi di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e nelle categorie di cui
alla legge 8 agosto 1985, n. 431, sono subdelegate ai Comuni, purche' dotati
di Piano Regolatore Generale approvato ai sensi della legge regionale 5
dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni, le funzioni
amministrative riguardanti il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art.
7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per gli interventi ed alle condizioni
qui di seguito specificati:
a) opere di manutenzione ordinaria e straordinaria ivi comprese quelle
relative a impianti tecnologici esistenti e connesse strutture e volumi
tecnici;
b) opere di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazioni edilizie
anche con demolizioni di strutture edilizie e loro pertinenze quando non
comportino l'abbattimento totale del manufatto;
c) impianti tecnici al servizio di edifici esistenti;
d) interventi ed opere costituenti lotti esecutivi di progetti generali gia'
autorizzati dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. 616 del
24 luglio 1977, salvo esplicita riserva in contrario contenuta
nell'autorizzazione regionale;
e) occupazione temporanea di suolo pubblico o privato con depositi, serre,
relitti e rottami, attrezzature mobili, esposizione a cielo libero di
veicoli o merci in genere, coperture pressostatiche per attrezzature
sportive, baracche e tettoie temporanee destinate ad usi diversi
dall'abitazione purche' cio' non comporti movimenti di terra;
f) trivellamento di pozzi per lo sfruttamento di falde acquifere escluse
quelle minerali e termali nonche' la ristrutturazione ed ammodernamento dei
canali irrigui;
g) monumenti ed edicole funerarie nei limiti delle zone cimiteriali;
h) ogni altro tipo di intervento normato dai Piani Paesistici, dai Piani
dell'Area e dai Piani di Intervento di Parchi e Riserve Naturali istituiti
ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43 e successive modifiche
ed integrazioni
20 >< 20 , dai Piani dell'Area di Parchi
nazionali, dai Piani Naturalistici e dai Piani di Assestamento Forestale.
Tali interventi dovranno comunque essere conformi alle norme, alle
prescrizioni ed agli indirizzi contenuti nei Piani medesimi.
21+>h
bis) ogni altro tipo di intervento relativo ai fiumi, torrenti e corsi
d'acqua inseriti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di
legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11
dicembre 1933, n. 1775, cosi' come definiti dall'articolo 1 della l.
431/1985, con esclusione dei corpi idrici nominalmente individuati
nell'allegato A alla presente legge;
h ter) rilascio, limitatamente ad una sola volta, di autorizzazione per
attivita' estrattiva di pietre ornamentali ai fini della realizzazione di un
progetto di coltivazione in precedenza autorizzato ai sensi dell'articolo 82
del d.p.r. 616/1977. <+21
2. Ai Comuni dotati di Piano Regolatore Generale adottato o approvato ai
sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed
integrazioni sono subdelegate le funzioni riguardanti il rilascio delle
autorizzazioni di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 per gli
interventi qui di seguito specificati:
a) posa in opera di cartelli, insegne e di altri mezzi di pubblicita' nei
limiti di cui all'art. 14, 1. comma, legge 29 giugno 1939, n. 1497;
b) le opere complementari quali cancellate, muri di recinzione, muri di
contenimento del verde privato opere di arredo e di illuminazione urbane;
c) tinteggiature e ritinteggiature delle fronti degli immobili esistenti o
di parti di essi.
3. I Comuni, nei quali insistono aree urbane comprese negli elenchi di cui
alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, si dotano, entro 5 anni dall'entrata in
vigore della presente legge, del Piano dell'arredo urbano e del colore. La
Regione agevola e promuove la formazione dei Piani dell'arredo urbano e del
colore.
22 >
Art. 13 bis.
(Subdelega territoriale)
1. Nelle categorie di beni di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 8
agosto 1985, n. 431, ove non sussistano vincoli imposti con atti
amministrativi statali o regionali ai sensi della legge 29 giugno 1939, n.
1497, sono subdelegate ai Comuni dotati di Piano Regolatore Generale
approvato ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive
modifiche ed integrazioni, le funzioni amministrative riguardanti il
rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 7 della legge 29 giugno
1939, n. 1497, per gli interventi di modifica dell'aspetto dei luoghi da
eseguire nei centri edificati, nei nuclei minori, nelle aree sia
residenziali che produttive a capacita' insediativa esaurita o residua e
nelle aree di completamento cosi' definiti dagli stessi strumenti
urbanistici comunali.
2. Nei casi in cui le zone di cui al comma 1 possiedano requisiti di
interesse ambientale, storico, culturale individuati ai sensi dell'articolo
24 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed
integrazioni, l'autorizzazione comunale rilasciata in subdelega di
competenze in virtu'
dell'articolo 82 d.p.r.
616/1977, deve essere preceduta dal parere vincolante della Commissione
regionale per la tutela e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali di
cui all'articolo 8.
<
22
Art. 14.
(Adempimenti comunali)
1. I Comuni nei cui territori
esistono localita' incluse, con atti amministrativi statali o regionali,
negli elenchi previsti dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, provvedono,
entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ad integrare la
Commissione Igienico Edilizia con un esperto eletto dal Consiglio Comunale
che abbia specifica e comprovata competenza nella tutela dei valori
ambientali; la deliberazione consiliare diviene esecutiva a norma dell'art.
3 della legge 9 giugno 1947, n. 530.
23=>2.
L'autorizzazione per gli interventi previsti all'articolo 13 ed all'articolo
13 bis deve essere rilasciata o negata dal Sindaco entro il termine
perentorio di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda con
l'osservanza delle norme contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497,
sentito il parere della Commissione Igienico Edilizia. I Comuni danno
immediata comunicazione al Ministro per i beni culturali ed ambientali delle
autorizzazioni rilasciate e trasmettono contestualmente la relativa
documentazione; gli stessi atti devono, nei medesimi termini, essere inviati
alla Regione Piemonte. Le citate autorizzazioni non divengono efficaci fino
a quando non si sia provveduto alla loro trasmissione.
<=23
3. In conformita' ai disposti del 5. comma dell'art. 1 della legge 8 agosto
1985, n. 431, decorso inutilmente il termine del comma 2, gli interessati,
entro trenta giorni possono richiedere l'autorizzazione al Ministro per i
Beni Culturali ed Ambientali, che si pronuncia entro 60 giorni dalla data di
ricevimento della richiesta. Il Ministro per i Beni Culturali ed Ambientali
puo' in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione
comunale entro i 60 giorni successivi alla relativa comunicazione.
Art. 15.
(Poteri cautelari)
1. La Regione esercita il
controllo sull'attuazione da parte dei Comuni della subdelega di cui alla
presente legge, anche attraverso verifiche periodiche. A tal fine i Comuni
sono tenuti ad inviare entro il mese di marzo di ogni anno alla Giunta
Regionale una relazione che renda conto dell'attuazione delle funzioni
subdelegate comprendente l'elenco dettagliato e descrittivo degli interventi
autorizzati.
2. Fatta salva la possibilita' di annullamento da parte del Ministro per i
Beni Culturali ed Ambientali di cui all'art. 14, la Giunta Regionale, entro
sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, ove riscontri che le
autorizzazioni comunali siano suscettibili di determinare gravi ed
irreversibili alterazioni o deturpazioni ambientali, puo' assumere, sulla
base delle vigenti leggi, propri provvedimenti a salvaguardia dei beni
ambientali tutelati dalla presente legge e ne informa la competente
Commissione consiliare.
3. Nel caso di inadempienza comunale nella materia la Giunta Regionale puo'
adottare, con le procedure previste dall'art. 67 dello Statuto, la revoca
della subdelega.
4. Qualora la Giunta Regionale venga a conoscenza che un bene di interesse
ambientale o paesistico, non compreso negli elenchi o non sottoposto a
vincolo, riceva o possa ricevere pregiudizio, adotta i provvedimenti
previsti dall'art. 9 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e
successive modificazioni ed integrazioni e sottopone all'esame della
Commissione Regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali
ed ambientali l'opportunita' di includere il bene negli elenchi di cui al
precitato art. 9.
Art. 16.
(Vigilanza e sanzioni)
1. Il Sindaco esercita la
vigilanza sui territori e sui beni soggetti alla presente legge ai sensi
dell'art. 4 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
2. Le funzioni relative all'applicazione delle sanzioni e delle ordinanze di
demolizione previste dall'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497,
riguardanti le opere di cui alla presente legge sono subdelegate ai Comuni;
i relativi proventi, riscossi a norma del R.D. 14 aprile 1910
24 >< 24,
n. 639, sono versati in un apposito conto corrente presso la Tesoreria del
Comune e sono destinati al risanamento delle zone e beni sottoposti al
vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed alla legge 8 agosto
1985, n. 431.
3. Il Sindaco accertata la realizzazione di opere non autorizzate, o in
difformita' dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della presente legge,
applica, entro trenta giorni dall'accertamento, le sanzioni previste
dall'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
4. L'applicazione dell'indennita' pecuniaria prevista dall'art. 15 della
legge 29 giugno 1939, n. 1497, in riferimento agli interventi di cui all
art. 13 comporta:
a) per le opere di cui alle lett. a), c), e), f) e g) del comma 1 dell' art.
13 e di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 13 il pagamento di una
sanzione pari al 100% del valore delle opere eseguite e comunque in misura
non inferiore a L. 500.000;
b) per le opere di cui alle lett. b) e d) del comma 1 dell'art. 13 e di cui
alle lett. b) e c) del comma 2 dell'art. 13 il pagamento di una sanzione
pari al 100% delle opere eseguite e comunque non inferiore a L. 1.000.000;
c) per le opere ricadenti nelle aree di cui alla lett. h) del comma 1
dell'art. 13, il pagamento di una sanzione pari al 100% del valore delle
opere eseguite e comunque in misura non inferiore a L. 2.000.000.
5. L'applicazione dell'indennita' pecuniaria prevista dall'art. 15 della
legge 29 giugno 1939, n. 1497, in riferimento agli interventi non
subdelegati ai Comuni ai sensi dell'art. 13, comporta il pagamento di una
sanzione pari al 100% del valore delle opere eseguite e comunque in misura
non inferiore a L. 10.000.000.
6. Le sanzioni di cui ai commi 4 e 5 sono cumulabili a quelle previste da
eventuali altre leggi fatto salvo quanto disposto dall'art. 9 della legge 24
novembre 1981, n. 689.
7. Oltre alle sanzioni previste dal presente articolo e' fatto obbligo di
ripristinare i luoghi nel rispetto delle indicazioni che sono formulate in
apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale: a tal fine il
Sindaco e' tenuto ad inviare al Presidente della Giunta Regionale copia del
verbale riportante l'oggetto di violazione.
8. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1985, n.
47, in materia urbanistica ed edilizia, in caso di inosservanza degli
obblighi e degli ordini di cui alla presente legge, la Giunta Regionale,
previa diffida ai soggetti responsabili e precisamente al proprietario, al
titolare della concessione o autorizzazione, all'assuntore o al direttore
dei lavori, ha facolta' di provvedere d'ufficio al ripristino, anche tramite
il Comune interessato, a spese degli inadempienti, ovvero mediante
affidamento dei lavori ad imprese private o ad aziende pubbliche. Le spese
sono a carico solidale dei soggetti responsabili su menzionati cui sia stata
notificata la diffida, ed alla loro riscossione il Presidente della Giunta
provvede a norma del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
9. Fatto salvo quanto disposto dagli artt. 4 e 5 della legge 28 febbraio
1985, n. 47, in ogni caso il Presidente della Giunta Regionale puo'
sospendere cautelativamente opere ed interventi intrapresi senza
autorizzazione, od in modo difforme dalla autorizzazione, nelle zone
assoggettate a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e della
legge 8 agosto 1985, n. 431 e la Giunta Regionale ha facolta' di ordinare,
entro i successivi 60 giorni, la demolizione, la restituzione in pristino
ovvero l esecuzione delle opere divenute indispensabili, a causa dei lavori
abusivi eseguiti, per tutelare le caratteristiche ambientali della localita'.
Art. 17.
(Norma di coordinamento)
1. Al primo comma dell'art. 77
della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed
integrazioni sono soppresse le parole: "sui Piani Territoriali, sui Progetti
Territoriali Operativi".
Art. 18.
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri finanziari per la
predisposizione dei Piani di cui alla presente legge, previsti, per l'anno
finanziario 1989 in 1.000 milioni ed in 1.500 milioni per ciascuno degli
anni 1990 e 1991, si provvedera' in sede di predisposizione dei relativi
bilanci.
Art. 19.
(Norme transitorie)
1. Le domande di
autorizzazione, relative agli interventi di cui all'art. 13, pervenute alla
Giunta Regionale ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616,
come modificato dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 sono, con deliberazione di
Giunta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,
ripartite ed assegnate ai Comuni competenti.
2. Trascorso il termine di cui al precedente comma gli aventi titolo, ai
sensi della presente legge, possono rivolgersi direttamente ai Comuni di
competenza.
Art. 20.
(Dichiarazione di urgenza)
1. La presente legge viene
dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto ed entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione.
25 >
Allegato A
Agnellasca,
Agogna, Airola, Albedosa, Annunziata, Anza, Arisola, Artogna, Armarengo,
Arzola di Restegassi, Banna, Bedale Insertile, Belbo, Bendola, Berria,
Besante, Bicogno, Bogliona, Bogna, Borbera, Borbore, Bormida, Bormida di
Millesimo, Bormida di Spigno, Bousset, Branzola, Brella, Brevettola, Brobbio,
Bronda, Brutto, Bucera, Bule', Caldo, Campiglia, Canale Cavour, Canale dei
Molini, Canale di Orbassano, Cannobino, Cantogno, Caramagna, Carreghino,
Casotto, Castellania, Casternone, Cenischia, Ceronda, Cervo, Cevetta,
Cherasca, Chiabriera, Chiamogna, Chisola, Chisone, Chisonetto, Chiusella,
Clarea, Claretto, Colla, Comba di Droneretto, Corsaglia, Corvorant, Crosa,
Curone, Devero, Diveria, Dora Baltea, Dora di Bardonecchia, Dora Riparia,
Ellero, Elvo, Erno, Erro, Fisca, Forzo, Fosso delle Monache, Fosso di
Lunetta, Freddo di Casalgrasso, Gallenga, Gaminella, Garino, Gerardo,
Germanasca, Germanasca di Massello, Germanasca di Salza, Gesso, Gesso della
Valletta, Gesso di Entracque, Gherlobbia, Ghiandone, Ghisone, Gilba, Gora di
Castellamonte, Gordenella, Gorzente, Grana, Grana di Bagnolo, Grana di
Montemagno, Grana-Mellea, Gravio, Gronda, Grue, Lantonzo, Lemina, Lemme,
Lurisia, Luvia, Maira, Malesina, Malone, Marchiazza, Marcova, Marmora,
Marone, Massa, Mastallone, Maudagna, Meina, Melezzo, Meletta, Mellea, Molina,
Mondalavia, Mongia, Negrone, Nizza, Noce, Oitana, Olobbia, Orba, Orbagna,
Orco, Ormea, Oropa, Ostola, Ovesca, Parone, Pellice, Pescone, Pesio, Piccola
Dora, Piota, Po, Pogliola, Prati della Chiesa, Preit, Quargnasca, Rea Alto,
Riasco, Riavolo, Ribordone, Ricchiardo, Ricorrezzo, Ridone, Rile, Rio del
Gorgo, Rio del Piz, Rio della Pissa, Rio della Torre, Rio di Canale, Rio di
Vetria, Rio Moirano, Rio Verde, Ripa, Robeirano, Roboaro, Roburentello,
Rodello, Roncomarso, Rotaldo, Rovasenda, Salessola, San Bernardino, San
Giovanni di Intra, San Pietro, Sangone, Sangonetto di Piossasco, Sauglio,
Savenca, Scrivia, Sermenza, Sesia, Sessera, Sisola, Soana, Sorba, Spinti,
Stanavasso, Stanavazzo, Stellone, Strona di Boca, Strona di Omegna, Strona
di Postua, Strona di Valduggia, Strona di Vallemosso, Stura del Monferrato,
Stura di Ovada, Stura di Ala, Stura di Demonte, Stura di Lanzo, Stura di
Vallegrande, Stura di Viu', Talloria, Talloria di Castiglione, Talu, Tanaro,
Tatorba d'Olmo, Tepice, Tepice di Brasse, Terdoppio Novarese, Thuras,
Ticino, Tiglione, Tinella, Toce, Torrente Ingagna, Torto, Torto di Roletto,
Triversa, Uzzone, Valla, Vallara, Vallassa, Valle Aiello, Valle della
Rocchea, Valle di Cortazzone, Valle Maggiore, Vallone d'Elva, Vallone
dell'Arma, Vallone di Onerzio, Valsesio, Varaita, Varaita di Bellino,
Varaita di Chianale, Veglia, Vermenagna, Versa, Vevera, Viona, Visone, Vogna.
< 25
1
Legge regionale abrogata dall'
art. 42 della l.r. 12/1990.
=2
Sostituito dall'
art. 20 della l.r. 45/1994.
3
Articolo abrogato dall'
art. 22 della l.r. 45/1994.
4
Articolo sostituito dall'
art. 21 della l.r. 45/1994.
5
Articolo abrogato dall'
art. 22 della l.r. 45/1994.
6
Leggasi
l.r. 56/1977.
7
Ora Commissione Tecnica Urbanistica
8
Vedi anche la
l.r. 48/1997.
9
Leggasi
l.r. 56/1977.
10
Leggasi
l.r. 56/1977.
11
L'
art. 9 della l.r. 20/1989, che ha aggiunto l'art. 77 bis della
l.r. 56/1977
=12
Titolo modificato dall'
art. 14 della l.r. 70/1991.
=13
Sostituito dall'
art. 18 della l.r. 45/1994.
=14
Sostituito dall'
art. 14 della l.r. 70/1991.
=15
Sostituito dall'
art. 14 della l.r. 70/1991.
=16
Sostituito dall'
art. 14 della l.r. 70/1991.
=17
Sostituito dall'
art. 14 della l.r. 70/1991.
=18
Sostituito dall'
art. 14 della l.r. 70/1991.
19
Con sentenza n. 110 - anno 1994 - la Corte costituzionale ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 11, lettera a), limitatamente
all'inciso "nelle zone assimilate alle zone "A" e "B" del D.M. 2 aprile
1968, n. 1444 e cioe' nei centri edificati, nei nuclei minori, nelle aree
sia residenziali che produttive a capacita' insediativa esaurita o residua e
in quelle di completamento cosi' definiti nei Piani Regolatori approvati ai
sensi del titolo III della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e
successive modifiche ed integrazioni.
20
Legge abrogata dall'
art. 42 della l.r. 12/1990.
+21
Aggiunto dall'
art. 1 della l.r. 23/1996.
22
Articolo aggiunto dall'
art. 1 della l.r. 3/1995.
=23
Sostituito dall'
art. 2 della l.r. 3/1995.
24
Coordinamento redazionale.
25
Allegato aggiunto dall'
art. 1 della l.r. 23/1996.
|